10 Marzo 2015

Sistemi di antifurto e atti di contraffazione

Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi principali e di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Nella valutazione di confondibilità si tiene conto del profilo visivo, di quello fonetico e, infine, di quello concettuale.

Ai fini dell’esistenza del rischio di confusione, rileva non solo l’adozione di segni distintivi confondibili ma anche l’assumere iniziative promozionali volte a determinare un’indebita associazione tra le due società.

A fronte di un quadro probatorio totalmente lacunoso non è possibile ricorrere al criterio residuale della quantificazione del danno da lucro cessante mediante il criterio del giusto corrispettivo virtuale previsto dall’art. 125, comma secondo, CPI, in quanto esso richiede, per essere applicato, la conoscenza del fatturato dell’autore della violazione e, quindi, postula, nel caso come quello di specie -di mancata spontanea produzione-, la richiesta dell’ordine di esibizione da parte del titolare del diritto.

Sebbene i danni non patrimoniali possano essere riconosciuti alle persone giuridiche e, in ambito industrialistico, anche in mancanza di violazione in modo grave di diritti inviolabili della persona, in concreto, deve pur sempre ravvisarsi una situazione di rilievo tale da giustificare tale tipologia di danno, potendo essere liquidati “nei soli casi appropriati” e non in qualunque situazione di violazione di diritti della proprietà intellettuale.

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