Sostituzione della delibera assembleare invalida
In applicazione della disciplina di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., una volta accertato che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, non si può procedere alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione impugnata, venendo meno ogni interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito circa la validità della prima delibera, sostituita dalla seconda.
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Fabiano Belluzzi
Avvocato presso CBAAvvocato presso CBA, dipartimento di Corporate, M&A e Private Equity. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova.(continua)