19 Dicembre 2017

Sulla genericità delle informazioni fornite in nota integrativa: termine per impugnare e riflessi sul bilancio

Le contestazioni sulla genericità delle informazioni fornite in nota integrativa in ordine alla svalutazione di un credito e sulla mancata chiarezza dell’iscrizione di una voce di credito pongono in rilievo questioni di violazione di norme imperative dettate a tutela della generalità dei terzi, come tale soggetta al termine triennale di cui all’art 2379 cc. e non a quello di 90 giorni di cui all’art. 2377 c.c.

[nella specie è stato ritenuto esauriente in ordine alla svalutazione di un credito il mero riferimento in nota integrativa a non meglio precisate “vicende giudiziarie”, fermo restando che laddove il socio impugnante avesse avuto concreto e specifico interesse ad informazioni ulteriori rispetto a quelle nella specie fornite bene avrebbe potuto avanzare una relativa richiesta nella sede assembleare deputata]

 

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