14 Novembre 2023

Sulla responsabilità degli amministratori verso i creditori

Gli artt. 2394 e 2476, co. 6, c.c. pongono in capo agli amministratori delle società di capitali, tenuti a una corretta gestione sociale in forza della carica ricoperta nell’interesse della società e per l’attuazione del suo oggetto, una specifica obbligazione anche verso i creditori sociali finalizzata alla conservazione della garanzia patrimoniale della società ex art 2740 c.c., tanto da prevederne una responsabilità diretta se il patrimonio della società risulta così compromesso da essere insufficiente al soddisfacimento del loro credito. L’azione ex artt. 2394 e 2476, co. 6, c.c. verso i creditori sociali è autonoma e genera in capo all’amministratore una responsabilità fondata sullo specifico rapporto stabilito dalla legge tra i doveri degli amministratori e il diritto dei creditori sociali.

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Fabiano Belluzzi

Fabiano Belluzzi

Avvocato presso CBA

Avvocato presso CBA, dipartimento di Corporate, M&A e Private Equity. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova. Corso di perfezionamento in "Acquisizioni Societarie" presso l'Università...(continua)

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