23 Aprile 2020

Sull’effetto estintivo conseguente alla cancellazione delle società di persone

In tema di cancellazione di società di persone, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel 2010 e successivamente sempre ribadito, hanno statuito che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495 c.c., dettato in tema di società di capitali, impone di ritenere che l’effetto estintivo alla cancellazione di una società si produca anche in relazione alle società di persone.

Pur sottolineando la natura dichiarativa della cancellazione, la Suprema Corte ha così stabilito che il venir meno della pur limitata capacità e soggettività di tali tipi di società permette di rendere opponibile ai terzi detto evento contestualmente alla pubblicità, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali (Cass. Sez. Un. n. 4060/2010; Cass. 26196/2018).

In secondo luogo, il Giudice di legittimità ha evidenziato la diversità del comportamento del legislatore in materia di rapporti non esauriti al momento dello scioglimento della società, avendo disciplinato espressamente la sorte dei rapporti passivi originariamente facenti capo alla società estinta e non avendo previsto alcuna regolamentazione dei rapporti attivi.

In particolare, quanto ai debiti, proprio in materia di società in nome collettivo, la Corte ha richiamato l’art. 2312 c.c. che consente ai creditori insoddisfatti di agire nei confronti dei soci, con una meccanismo di tipo successorio secondo cui i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, facendo emergere il sostrato personale che è alla base della società (Cass. sez. un. 2013/6070).

Quanto ai rapporti attivi facenti capo all’ente disciolto, dopo aver osservato la maggior difficoltà di una soluzione in assenza di una normativa specifica, la Cassazione ha descritto le diverse ipotesi configurabili al momento dello scioglimento volontario dell’ente collettivo.

Essa ha così distinto le pendenze non definite, qualificabili come mere pretese a cui, ancorché azionate o azionabili in giudizio, ancora non corrisponda la possibilità di individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito o relative ad un diritto di credito contestato o illiquido, dall’ipotesi dei beni o dei diritti che, se fossero stati conosciuti o non trascurati al tempo dello scioglimento della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz’altro figurare e sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci.

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Teodoro Marena

Teodoro Marena

Studio Legale Marena

Avvocato del Foro di Avellino, sin dall'inizio della sua carriera professionale si è occupato di diritto commerciale, in particolar modo di diritto societario, fallimentare e bancario. E', inoltre, autore di numerosi...(continua)

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