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23 Dicembre 2015

Comparazione tra prodotti nella comunicazione commerciale e concorrenza sleale

La comparazione di un prodotto ad un altro di un concorrente costituisce una politica commerciale  lecita in quanto rispondente alle precise aspettative di informazione del pubblico di riferimento, purché sia rispettosa delle regole di leale concorrenza delineate dall’art. 2598 c.c.

Enfatizzare in maniera eccessiva, e contrariamente al vero, il contributo, pur fornito da un terzo, all’ideazione di un prodotto commercializzato da un’altra azienda, attribuendosene la sostanziale paternità, è una modalità comunicativa illecita, in quanto svilisce l’impresa concorrente allorquando la stessa, su un iniziale prototipo altrui, abbia, comunque, svolto ulteriore ed autonoma attività di ricerca sviluppo.

Costituisce, inoltre, fattispecie di concorrenza sleale la comunicazione commerciale finalizzata ad evidenziare un’indimostrata superiorità tecnica del proprio modello rispetto a quello del concorrente, svilendone le pregresse attività progettuali. La pubblicità comparativa, per essere lecita, deve porre a confronto prodotti e servizi secondo criteri obiettivi e sulla base di elementi verificabili.