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Patto d’opzione ed effetto liberatorio del mancato esercizio della facoltà di accettare l’altrui proposta irrevocabile

Il patto di opzione è un negozio giuridico bilaterale preparatorio che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi della fattispecie a formazione progressiva, costituita dapprima dalla irrevocabilità della proposta e successivamente dall’accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. Da quest’ultimo sorge, quindi, in capo all’opzionario un diritto potestativo dal cui esercizio, mediante un atto unilaterale, discende l’instaurarsi del rapporto contrattuale definitivo e, correlativamente, la parte che ha accettato di rimanere vincolata alla propria dichiarazione versa in una situazione di mera soggezione. Il mancato esercizio, entro la scadenza del termine all’uopo fissato, della facoltà di accettare l’altrui proposta irrevocabile ex art. 1331 c.c., facendo venir meno la soggezione dell’offerente al diritto potestativo del contraente cui è stata concessa l’opzione, libera definitivamente il primo, non essendo ipotizzabile che la posizione di soggezione del promittente sia protratta sine die.