13 Gennaio 2015

Trasferimento d’azienda e debiti derivanti dai contratti stipulati per l’esercizio della stessa.

Nell’ipotesi di trasferimento di azienda l’alienante a termini del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 cod. civ. è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l’esercizio dell’azienda stessa, soltanto ove tali debiti siano corrispettivi in base allo stesso contratto a crediti, mentre deve rispondere solidalmente con l’acquirente di quei debiti cui non si contrappongono in un rapporto di sinallagma contrattuale suoi crediti attuali verso il contraente ceduto.

In caso di trasferimento di azienda, l’art. 2558 c.c. deve applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l’azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, mentre l’art. 2560 c.c. trova applicazione nel caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente.

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