22 Luglio 2016

Tutelabilità del diritto morale d’autore da parte degli eredi e modificazioni dell’opera “sostitutive” ed “elaborative”

Il diritto morale d’autore dopo la morte dell’autore, può essere fatto valere, ex art. 23 l.a. dai prossimi congiunti, quale diritto proprio (stante la intrasmissibilità mortis causa dei diritti della personalità) a difendere la stima sociale e l’immagine di una persona non più in vita. Pertanto, anche gli eredi dell’autore possono opporsi ad ogni modificazione dell’opera o ad ogni atto che possano risultare pregiudizievoli del suo onore e della sua reputazione, compresi gli atti che incidano non sull’opera in sé ma sulle sue modalità di presentazione al pubblico tali da alterare la corretta percezione della stessa da parte dei soggetti che ne fruiscano.

Tuttavia, il pregiudizio lamentato deve rivestire carattere oggettivo (al di là della soggettiva sensibilità dell’autore o dell’avente diritto alla tutela morale) e l’evento illecito deve, comunque, porsi in relazione all’opera e non semplicemente al contesto in cui è presentata.

Gli eredi dell’autore, inoltre, non possono invocare l’esercizio del diritto alla tutela morale per gli atti che apportino all’opera modificazione non “sostitutive” (le quali solamente, incidendo direttamente sull’integrità dell’opera originale, coinvolgono interessi personali degli autori), bensì meramente “elaborative”, che lasciano integra l’opera originaria e coinvolgono, perciò, solo diritti di natura patrimoniale (salvo che la modifica c.d. “elaborative” avvenga in un contesto o con modalità idonee, oggettivamente, a pregiudicare la reputazione artistica o l’onore dell’autore).

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