Finanziamenti infragruppo e prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori
I finanziamenti erogati dalla controllante ad una propria controllata, privi di giustificazione quanto alla prospettiva reddituale della società beneficiaria e volti esclusivamente a consentirne la liquidazione in bonis e ad evitarne il fallimento, nonché l’eventuale assoggettamento ad azione revocatoria con riferimento alla cessione di azienda operata dalla controllata a favore della controllante, id est volti a “proteggere” l’azienda acquistata da quest’ultima, debbono considerarsi atti ingiustificatamente depauperativi del patrimonio della controllante e fonte di responsabilità dei suoi amministratori, in considerazione della grave situazione patrimoniale e reddituale, rispettivamente, della società cessionaria e dell’azienda ceduta.
L’azione di responsabilità dei creditori è da ritenersi normalmente esercitata dal curatore congiuntamente all’azione sociale di responsabilità. La relativa domanda può essere esercitata “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti” con conseguente decorrenza del relativo termine prescrizionale di cinque anni dal momento di manifestazione dell’insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile come tale dai creditori, momento che può essere fatto coincidere con la dichiarazione di fallimento o, al più, con l’approvazione del primo bilancio in perdita.
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