25 Marzo 2016

Interpretazione del contratto, obbligo di buona fede e responsabilità precontrattuale

Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. deriva, oltre che dall’ingiustificata rottura delle trattative, anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta innanzitutto un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso delle trattative.

Il precetto di solidarietà imposto dall’ art. 1375 c.c. si traduce innanzitutto in un generale obbligo di trasparenza ed informazione, che impone di fornire alla controparte tutta la documentazione relativa al rapporto ed al suo svolgimento. Il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile.

Emergenze di disagio imprenditoriale rappresentano una “voce di danno” non facilmente dimostrabile (e tantomeno quantificabile matematicamente, neppure con l’aiuto di un CTU) per la quale appare giustificato il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Carmine Di Benedetto

Carmine Di Benedetto

Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code