3 Aprile 2015

Interpretazione ed efficacia di patto parasociale. Delibera di scioglimento della società e convocazione su impulso dei soci

Qualora un sindacato di voto rinvii a un contratto di cessione di partecipazioni sociali (o di costituzione di usufrutto sulle stesse) a sua volta contenente una clausola relativa all’esercizio del diritto di voto del cessionario (o del nudo proprietario in virtù di convenzione contraria ex art. 2352, co. 1, c.c.), statuendo che il contratto di cessione costituisce parte integrante ed essenziale del sindacato, il vincolo derivante dalla cessione ha efficacia tra gli aderenti al sindacato stesso (art. 1372 c.c.).

Qualora un sindacato di voto abbia ad oggetto le delibere di nomina (o di revoca) dell’organo amministrativo, i suoi effetti non potranno analogicamente estendersi alle delibere di nomina dei liquidatori, giacché l’introduzione di un sindacato di voto in materia di liquidazione richiede una considerazione autonoma, oggetto di un’interpretazione rigorosa e restrittiva del patto parasociale.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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