14 Febbraio 2019

Adempimento dell’obbligo di ritiro dal commercio delle res contraffattorie e opposizione a precetto

In sede di opposizione al precetto, possono essere fatti valere unicamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi rispetto al titolo esecutivo azionato, ma non possono essere sollevate censure nel merito della relativa pronuncia, poiché tale profilo può essere indagato solo tramite i rimedi impugnatori allo scopo previsti (non esperiti nel caso di specie).

La somma determinata per il ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza (o in un’ordinanza cautelare) costituisce un’obbligazione attuale sin dal momento della pubblicazione della sentenza medesima. Ne consegue che “l’azione esecutiva, così attivata, può essere contrastata dall’intimato, sia con la dimostrazione dell’adempimento delle prestazioni configurate nella sentenza titolo esecutivo, sia con la prova di un obbligo di importo diverso da quello chiesto per effetto di un adempimento anticipato”.

L’ordine di ritiro dal commercio deve essere interpretato quale obbligo a carico del soggetto passivo di attivarsi presso la propria rete di clientela diretta per impedire l’ulteriore commercializzazione delle res contraffattorie.

L’ordine di ritiro dal commercio non è un obbligo estensibile ai successivi acquirenti rispetto ai primi aventi causa dell’obbligato, oppure agli aventi causa della rete vendita dell’obbligato.

L’ordine di ritiro dal commercio può costituire un obbligo di mezzo o di risultato, a seconda delle modalità in cui si articola la rete vendita dell’obbligato. Va ritenuta un’obbligazione di risultato se la rete vendita è direttamente controllata dall’obbligato (tramite, ad esempio, contratti di distribuzione o controllo societari). Va qualificata, invece, come un’obbligazione di mezzo, se gli aventi causa del contraffattore sono soggetti autonomi sotto il profilo negoziale o societario (i quali possono nondimeno essere convenuti in contraffazione dal titolare del diritto leso).

Nel caso in cui l’ordine di ritiro dal commercio costituisca un’obbligazione di mezzo, per evitare l’applicazione della penale è sufficiente che il soggetto attivo si attivi tempestivamente ed in modo esauriente presso i propri aventi causa.

L’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligo di ritiro dal commercio spetta al soggetto passivo.

Qualora il soggetto passivo dell’obbligo di ritiro dal commercio non sia provvisto di una propria rete di distribuzione della res contraffattoria, – e tale obbligo sia dunque configurabile come obbligazione di mezzo, – per liberarsi gli è necessario offrirsi tempestivamente ed esaurientemente a tutti i propri clienti per riacquistare la merce venduta.

La prova dell’adempimento dell’ordine di ritiro dal commercio può essere fornita documentando ed allegando (anche tramite le proprie scritture contabili) la composizione della propria clientela e la conseguente completezza della richiesta inviata al mercato e concernente il riacquisto dei prodotti contraffattori. Tale condotta del soggetto passivo dell’obbligo nei confronti dei singoli aventi causa, non appartenenti alla propria rete di vendita, è invero sufficiente ad impedire l’applicazione della penale, a prescindere dalla concreta collaborazione dell’avente causa (che resta un possibile soggetto passivo di nuove ed autonome iniziative giudiziarie da parte del titolare del diritto leso).

 

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Edoardo Badiali

Edoardo Badiali

Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati...(continua)

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