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Edoardo Badiali

Edoardo Badiali

Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati in diritto della proprietà intellettuale e commerciale e oggi opera nel contenzioso e nella consulenza stragiudiziale in questi settori.

15 Maggio 2025

Efficacia di prova privilegiata dell’accertamento dell’illecito antitrust contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia

La decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 ha efficacia di prova privilegiata nel giudizio avente ad oggetto la nullità per violazione della legge n. 287/1990 delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in contratti di fideiussione omnibus , allorché tali fideiussioni siano rilasciate tra il 2004 e il 2005 su moduli che effettivamente contengono le clausole presenti nello schema ABI già censurate da Banca d'Italia nel menzionato provvedimento.   [ Continua ]
13 Maggio 2025

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia non costituisce prova privilegiata nel giudizio di nullità di un contratto autonomo di garanzia per violazione dell’art. 2 della l. 287/1990

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata nel giudizio volto ad accertare la nullità per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 di un contratto di garanzia stipulato nel 2008, allorché tale contratto sia qualificabile come contratto autonomo di garanzia e non fideiussione omnibus. Il citato provvedimento, infatti, ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus e nel solo periodo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. In un causa stand alone, l'accertamento della commissione di un illecito anti concorrenziale per violazione dell'art. 2 della  l. 287/1990 da parte di un contratto autonomo di garanzia presuppone la dimostrazione della sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia. [ Continua ]
9 Febbraio 2025

Contraffazione di un disegno relativo ad una penna: carattere individuale, utilizzatore informato e predivulgazione del disegno

Il requisito del carattere individuale di un disegno consiste nel possesso di un aspetto che desta nell'utilizzatore informato un'impressione generale significativamente diversa da quella di qualsiasi modello o disegno già divulgato al pubblico alla data del deposito del modello. Il concetto di utilizzatore informato non va inteso nel senso di utilizzatore occasionale del prodotto che incorpora il disegno in questione, bensì di quello che per ragioni di passione od occupazione utilizza tale prodotto e quindi si informa su quanto è presente sul mercato. La divulgazione di un disegno fa sorgere una presunzione relativa circa la sua conoscenza negli ambienti specializzati del settore interessato. Tale presunzione può essere contrastata dimostrando le circostanze del caso che possono "ragionevolmente impedire" che i fatti oggetto di pubblicazione fossero conosciuti nel corso della "normale attività commerciale" degli "ambienti specializzati" del settore interessato. In relazione all'accertamento della divulgazione di un disegno e alla conseguente carenza di novità dello stesso, per "ambienti specializzati" devono intendersi quelli che trattano commercialmente, per professione o collezionismo, prodotti di quel tipo. Qualora si tratti di un disegno incorporato in un prodotto di largo uso, una notevole diffusione in ambienti anche non specializzati da parte degli operatori di settore può ammontare ad una "conoscibilità ragionevole" tale da privare di novità il disegno in questione. La valutazione circa il c.d. valore artistico di un disegno industriale va effettuata in relazione a criteri di valutazione quali "il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche; l'esposizione in mostre o musei; la pubblicazione su riviste specializzate; l'attribuzione di premi; l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista". La mera circostanza che il prodotto in relazione al quale si invoca la tutela autorale quale opera del disegno industriale sia in vendita nei negozi dei musei attesta che si tratta di un prodotto bello e interessante, ma non ne dimostra la sussistenza di "valore artistico" in assenza di altri supporti più autorevoli. [ Continua ]
Codice RG 10799 2022
3 Settembre 2024

Giudizio di novità di un’invenzione nell’ambito di un reclamo cautelare: nozione di stato della tecnica e non opponibilità dell’anteriorità avente data incerta

Perché un’invenzione possa dirsi nuova ai sensi dell’art. 46 c.p.i., è necessario che essa non sia già conosciuta o utilizzata da altri ovvero che non risulti già brevettata o descritta in pubblicazioni diffuse in Italia o all’estero. Per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Laddove la datazione di un’anteriorità non sia provata con certezza, l’anteriorità non è validamente opponibile. [ Continua ]
14 Maggio 2025

Concorrenza sleale per denigrazione e risarcimento del danno

L'utilizzo dello strumento della comparazione tecnica tra macchinari sulla base di informazioni inveritiere e denigratorie sui prodotti altrui - presentati come macchine di scarsa qualità e affidabilità – allo scopo di interferire, condizionandole, nelle trattative con la clientela avviate dal concorrente, nel tentativo di accaparrarsi le relative commesse, anche offrendo sconti particolarmente elevati e costringendo in tal modo il concorrente a praticare a sua volta sconti superiori a quelli normalmente praticati, costituisce condotta idonea ad integrare l'illecito di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c., poiché la comparazione, ingannevole e illegittimamente comparativa, può causare effetti distorsivi della concorrenza e incidere negativamente sulle scelte dei consumatori; pertanto, per costituire un mezzo legittimo d’informazione dei consumatori, ed essere lecita, oltre a non essere ingannevole, deve confrontare beni o servizi secondo criteri obiettivi. Con riferimento alla quantificazione dei danni patrimoniali conseguenti al compimento di atti di concorrenza sleale si può tenere considerazione un danno da contrazione di utili (margin squeeze) consistente nel non aver potuto realizzare quei maggiori utili che sarebbero derivati dalla possibilità di realizzare la vendita dei prodotti a prezzi maggiori di quelli che il concorrente che ha subito la condotta illecita è stato indotto a praticare per indurre la clientela, attinta dalla condotta denigratoria scorretta, a superare i dubbi sulla decisone di acquisto. [ Continua ]
8 Luglio 2024

Mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice competente ed estinzione del processo

La mancata tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi all'ufficio giudiziario individuato come competente dal giudice per primo adito comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 50, co. 2, c.p.c. [ Continua ]
31 Luglio 2024

Nullità della fideiussione e valore probatorio privilegiato degli accertamenti dell’autorità amministrativa

La competenza per le domande aventi ad oggetto la nullità di una fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto contratta a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, spetta alle sezioni specializzate in materia di impresa. Al fine di valutare la validità ed efficacia di clausole contenute in un contratto di fideiussione, il punto dirimente non attiene tanto alla diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto alla coincidenza delle convenute condizioni contrattuali col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva. L’illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali a monte deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti a valle. In quanto documentazione che raccoglie gli esiti di un'esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che abbiano eventualmente confermato o riformato quelle decisioni, assumono valore di prova privilegiata dell'illecito antitrust. In caso di domanda avente ad oggetto la nullità di una fideiussione per violazione della normativa antitrust, la nullità del contratto va limitata alle sole clausole illecite (nullità parziale) in conformità al principio generale di conservazione degli effetti giuridici del negozio. La nullità totale del contratto presuppone che la parte attrice fornisca la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalle clausole nulle. [ Continua ]
26 Ottobre 2024

Requisiti per la tutela ai sensi dell’art. 98 c.p.i. di un’informazione commerciale e liceità della condotta dell’ex dipendente che contatta clienti e fornitori dell’ex datore di lavoro

Affinché un'informazione commerciale possa dirsi tutelata ai sensi dell'art. 98 c.p.i., è necessario che di essa si dia specifica contezza, anche quanto al suo contenuto, non essendo sufficiente affermare in termini astratti che essa sussisterebbe e risponderebbe ai requisiti di cui al più volte citato art. 98 c.p.i. Non può in alcun modo reputarsi illecito il comportamento dell'ex dipendente che, assunto presso impresa concorrente, prenda contatti con clienti e fornitori della ex datrice, ben potendo rientrare detta attività nel legittimo sfruttamento del normale bagaglio di esperienze acquisite dal dipendente nel corso della sua attività presso la precedente datrice di lavoro. [ Continua ]

Non decettività e forza di un marchio che contraddistingue un profumo

Non può ritenersi decettivo ex art. 14 comma 2 lett. b) e 26 lett. b) c.p.i. l'uso di un marchio, il cui nome coincide con un vitigno, per un profumo, per i richiami all’uva e alla vite, poiché è comune che i profumi in commercio portino nomi di pura fantasia, eventualmente solo evocativi di luoghi, sentimenti, sostanze, ma sui quali il pubblico non fa riposare alcuna aspettativa relativamente all’intrinseco del prodotto, non risultando quindi idonei ad ingannare ma solo ad attrarre e creare una suggestione. Al fine di ritenere nulla, per assenza di novità ex art. 12 lett. b) c.p.i., la registrazione di un marchio simile e/o identico a un nome a dominio altrui, è richiesto che il nome a dominio pregiudicante la registrazione sia usato con quale effettiva visibilità anteriormente alla registrazione, non bastando che esso sia stato registrato secondo la disciplina, contrattuale e privatistica, che regola la creazione di siti internet. Il nome di un’uva usato per contraddistinguere un profumo costituisce marchio forte, in quanto estraneo all’area concettuale del prodotto “profumo”. [ Continua ]

Valutazione dell’attività inventiva di un brevetto

La valutazione dell'attività inventiva ex art. 48 c.p.i. richiede che si individui l'anteriorità più prossima, e che, successivamente, si verifichi se il trovato in esame superi tale anteriorità per una soluzione che sia ovvia, o non sia ovvia, per l'esperto del ramo: solo nel secondo caso sussiste altezza inventiva. La anteriorità più prossima è quella che presenta la combinazione di caratteristiche più promettente come punto di partenza per uno sviluppo che conduca alla invenzione in esame. Ai sensi delle Linee Guida EPO, nella selezione della anteriorità più prossima la prima considerazione deve dirigersi alla somiglianza dello scopo o dell'effetto, rispetto all'invenzione. Nella pratica, in genere, tale anteriorità è quella che, oltre a corrispondere ad un uso similare, richiede il minimo di modificazioni strutturali e funzionali per approdare al trovato in esame. Le medesime linee guida prevedono poi che si individui il problema tecnico, che si ottiene esaminando le caratteristiche che differenziano la anteriorità più prossima dal trovato, identificando l’effetto tecnico derivante dalla diversità delle soluzioni, e così trovando il problema tecnico, ancora presente nella anteriorità, che con la nuova invenzione viene invece risolto. [ Continua ]