29 Giugno 2015

Azioni cautelari di descrizione, inibitoria e legittimazione dell’affittuario d’azienda

Se anche l’affitto d’azienda debba essere inteso come “godimento di una universitas rerum”, ciò non esclude che chi si trova nel godimento e quindi nel possesso di un bene o di un complesso di beni possa agire a tutela di tali beni al fine di conservarne il lecito possesso.

La normativa riguardante la cessione dei crediti di impresa e la necessità che gli stessi risultino dalle scritture contabili o che debbano avere oggetto determinato con l’indicazione del nome del debitore ceduto non si attaglia a crediti di natura risarcitoria. Il credito risarcitorio inerente alla violazione di assets aziendali che sono espressamente contemplati nel contratto di affitto azienda possono essere fatti valere dall’affittuaria.

La temporanea assenza del CTU e/o dei suoi ausiliari non è ragione d’illegittimità delle operazioni di descrizione, dal momento che la presenza dell’Ufficiale Giudiziario è la sola prevista come necessaria dalla legge, essendo il ruolo del CTU quello di supporto tecnico, ove necessario, per la materiale esecuzione di operazioni che presentino particolare difficoltà.

Quanto al limite secondo cui la messa in commercio del prodotto farebbe perdere la segretezza, si rileva come ciò possa essere vero, a tutto concedere, per la sola ipotesi di prodotti o macchinari di estrema semplicità e la cui conformazione appaia di immediata evidenza. Diversamente si dovrebbe passare quantomeno attraverso il metodo del reverse engineering e dimostrare – dato per supposto, e non concesso, che un simile procedimento legittimi, non il progresso tecnologico, ma la semplice imitazione del prodotto altrui – che il proprio prodotto è frutto di tale attività.

Può essere riconosciuto carattere di banca dati proteggibile alla lista dei clienti (nel caso di specie, si tratta di un elenco molto nutrito, che non sembra contenere solo dei nominativi di imprese astrattamente interessate all’acquisto di una macchina del genere di quella per cui è causa, ma altresì di una lista che contiene informazioni specifiche sui singoli clienti).

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Carmine Di Benedetto

Carmine Di Benedetto

Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)

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