20 Giugno 2019

Carenze informative nella nota integrativa e invalidità del bilancio

Ai sensi dell’art. 2427, n. 22-bis, c.c., l’informativa concernente le operazioni con parti correlate è dovuta nella nota integrativa del bilancio solo se tali operazioni siano “rilevanti” e “non concluse a condizioni di mercato”. In caso di impugnativa del bilancio per mancata indicazione nella nota integrativa di tali operazioni, spetta al socio impugnante fornire concreti elementi dai quali possa desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge.

Spetta al socio che impugni il bilancio fornire adeguata base probatoria all’allegazione dell’illegittimità del medesimo, che si risolve nella sussistenza dei presupposti del suo diritto all’informazione e della relativa violazione.

Risulta legittimo patrimonializzare a bilancio quali “costi di ricerca e sviluppo” i costi relativi ad attività di promozione, pubblicità, pubbliche relazioni, produzione di materiale informativo, partecipazione a fiere ed eventi di carattere internazionale, relativi a nuovi mercati e nuovi ambiti di sviluppo commerciale, seppur non concernenti nuovi prodotti.

La mancanza nella nota integrativa delle informazioni richieste ai sensi del combinato disposto degli articoli 2426, n. 4, e 2427, n. 5, c.c. sull’elenco delle partecipazioni (in imprese controllate, collegate, controllanti), sul costo di acquisto, sulle precedenti svalutazioni e rivalutazioni, sugli spostamenti da una voce all’altra, sulle alienazioni avvenute nell’esercizio, sulle valutazioni e rivalutazioni effettuate nell’esercizio, sulle ragioni per cui la partecipazione è iscritta al costo determina la nullità del bilancio e della nota integrativa per difetto di completezza, chiarezza e veridicità.

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Giuseppe Colombo

Giuseppe Colombo

Avvocato

Giuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa,...(continua)

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