21 Marzo 2018

Cessione di partecipazioni e obbligo di non concorrenza del cedente. Profili di legittimazione attiva.

Il contratto di cessione di partecipazioni ha come oggetto la partecipazione sociale intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; tanto che il valore economico della quota non attiene di per sé all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti e può essere oggetto di contestazioni solo nel caso in cui le parti abbiano previsto pregresse garanzie o in caso di dolo del venditore che abbia inciso, alterandola, sulla apparente consistenza patrimoniale della società.

L’articolo 2557 c.c. individua quale soggetto attivo dell’obbligo di non concorrenza il titolare dell’azienda, e, quale soggetto passivo dell’obbligo, colui che l’ha ceduta. Tale obbligo può sussistere – per via analogica – anche nel caso in cui la cessione dell’azienda sia avvenuta tramite una cessione delle partecipazioni rappresentative del patrimonio sociale che abbia comunque determinato un cambio della proprietà aziendale e della governance.

La ratio dell’articolo 2557 c.c. consista nell’evitare che l’acquirente dell’azienda subisca danno dall’esercizio di un’attività concorrenziale da parte del cedente il quale, essendo conoscenza dell’organizzazione e della rete commerciale dell’azienda ceduta potrebbe facilmente sviare la clientela; rientrano pertanto nel divieto tutti i casi in cui l’alienante inizia l’esercizio della nuova impresa, anche in modo indiretto, attraverso strumenti giuridici con i quali si intenda eludere detto divieto.

In azioni di concorrenza illecita nascenti da una cessione di partecipazioni societarie, è la società le cui partecipazioni erano state oggetto di cessione, e che quindi esercisce l’azienda, ad avere la legittimazione attiva, e non il socio acquirente.

Lo stato di insolvenza cui fa riferimento l’art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non deve rivestire i caratteri di gravità ed irreversibilità, potendo conseguire anche da una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore e va valutato con riferimento al momento della decisione.

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