14 Gennaio 2016

Contraffazione di brevetto, vendita di prodotti contraffatti e concorrenza sleale

La vendita di un prodotto contraffatto non solo giustifica la legittimazione passiva in giudizio del venditore, ma integra, almeno in via presuntiva, violazione quanto meno colpevole della privativa industriale salvo prova contraria: invero le privative sono soggette ad un regime di pubblicità e, quindi, ad una presunzione di conoscenza da parte degli operatori economici.

La disciplina che sanziona atti di concorrenza sleale non è invocabile ove non vi sia, almeno potenzialmente, una clientela comune a due imprenditori, ma perché ciò si possa affermare è sufficiente il contemporaneo esercizio da parte di più imprenditori di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, che si rivolga ad un insieme di consumatori che sentano il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare.

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Francesca Milani

Francesca Milani

Avvocato

IP Lawyer presso Studio Legale Mondini Rusconi, Milano. Si è laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2015 con 110 e lode e una tesi in diritto industriale sull'uso non autorizzato del marchio altrui in...(continua)

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