Contraffazione di design comunitario registrato e criteri di risarcimento del danno
Nella tutela del design, il requisito del carattere individuale è rinvenibile nella c.d. differenza qualificata, non limitata a dettagli irrilevanti, ma incidente sull’impressione generale suscitata dal modello, con la conseguenza che l’ambito delle forme tutelabili risulta ampliato, rispetto alla normativa previgente, a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale. Queste forme – attributive proprio di quel livello di individualità tali, secondo alcuni, non solo da attirare l’attenzione del consumatore, ma altresì da costituire motivo di preferenza per l’acquisto – sono proprio quelle che segnano il confine della privativa tutelabile, giacché è proprio a quel quid di distinzione che viene conferita tutela.
Per la quantificazione del risarcimento del danno da contraffazione di design registrato, è da preferire il criterio della retroversione degli utili sulla la giusta royalty (o anche “prezzo del consenso”), criterio quest’ultimo non sufficientemente disincentivante per il contraffattore rispetto al primo.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)