Diritto dell’accomandante alla liquidazione della quota

Il diritto del socio a ricevere i beni sociali nella parte a lui spettante è subordinato alla fase della liquidazione, nella quale si possono accertare debiti da pagarsi prima della estinzione. Non sussiste un diritto a ottenere la medesima somma ipotizzabile per esito della liquidazione a titolo di responsabilità. Per poter richiedere l’equivalente ai liquidatori è necessario che non vi siano passività da estinguere e detta inesistenza di passività va comunque allegata.

L’eventuale inattività degli accomandatari, che ben ne giustificherebbe la revoca, non può portare a parlare di danno risarcibile con l’equivalente della quota della società.

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Giovanni Battista Barillà

Giovanni Battista Barillà

Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)

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