30 Gennaio 2020

Intermediari finanziari non bancari, recesso e modificazione significativa della clausola sull’oggetto sociale. Il caso Banco Popolare-Serfactoring (gruppo ENI)

Possono essere modificazioni della clausola dell’oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. – che quindi determinano l’insorgenza del diritto di recesso in capo ai soci che non ne hanno concorso alla deliberazione – tanto modificazioni ampliative, quanto modificazioni che ne determinano una riduzione.

Le modificazioni della clausola dell’oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. devono consentire un cambiamento significativo dell’attività della società – così come in concreto esercitata – e non delle condizioni dell’investimento – espressione questa esplicitamente adottata dal legislatore nella fattispecie di recesso ex art. 2497-quater, c. 1, lett. c, c.c. –, che possono rilevare semmai quale elemento interpretativo.

In caso di modificazione riduttiva della clausola dell’oggetto sociale, onde vagliare la significatività della variazione dell’attività sociale consentita dalla modificazione in questione, è opportuno prima individuare i connotati economici, patrimoniali ed organizzativi dell’attività esclusa e poi raffrontarli con la complessiva situazione economico-patrimoniale ed organizzativa della società al momento della deliberazione.

Nel caso di specie, il Banco Popolare, attore e socio dissenziente, esponeva che la modificazione statutaria alla clausola dell’oggetto sociale della società convenuta, Serfactoring – intermediario finanziario ex art. 106 del TUB facente parte del gruppo ENI intenzionato alla perdita dello status di intermediario – fosse rilevante ai fini del recesso in quanto, fra l’altro, consentiva il passaggio dall’esercizio del credito “nei confronti del pubblico” in via “esclusiva” all’esercizio in via “principale” e purché nei limiti di quanto “non riservato”, ai sensi della disciplina pro-tempore vigente, e “non nei confronti del pubblico”. Secondo il Tribunale, tale modificazione, per quanto abbia astrattamente eliminato la possibilità di esercitare attività nei confronti del pubblico, non ha concretamente determinato alcun cambiamento nell’attività della società, che, allora come ora, continuava, in via nettamente prevalente, all’esercizio del credito nei confronti dei propri dipendenti (ossia una attività non riservata ex art. 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53).

La modificazione si inseriva invece nel contesto del mutato quadro normativo degli intermediari finanziari non bancari, per i quali l’erogazione del credito nei confronti dei dipendenti era prima una attività riservata – da cui il precedente tenore letterale dell’oggetto sociale – e poi (v. art. 3 del D.M. n. 53) non riservata, da cui la modificazione in questione, che ha permesso la cancellazione dall’albo degli intermediari tenuto dalla Banca d’Italia senza alcuna perdita in termini di attività sociale (che, come detto, è rimasta immutata).

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Giovanni Maria Fumarola

Giovanni Maria Fumarola

Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code