Impugnazione della delibera assembleare di revoca dell’ulteriore delibera assembleare di società cooperativa, attributiva ai soci dell’uso esclusivo perpetuo di spazi condominiali

L’impugnazione di delibera di assemblea di cooperativa deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 2377 c.c., applicabile in ragione del rinvio generale operato dall’art.2519 c.c. alle disposizioni in tema di società per azioni. Di contro, la disciplina delle società cooperative non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all’art. 1137 c.c. con conseguente impossibilità di mutuare il termine di trenta giorni ivi fissato.

L’assemblea dei soci è libera di determinare la propria volontà in ragione di quanto ritenuto migliore al fine del perseguimento dello scopo sociale, anche (come nel caso di specie) revocando una propria precedente delibera attributiva ai soci dell’uso esclusivo perpetuo di spazi condominiali, indipendentemente dal fatto che a fronte di tale attribuzione fosse stata prevista la corresponsione di un corrispettivo annuo pari ad un euro, non versandosi in ogni caso in tema di contratti sinallagmatici.

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Marco Verbano

Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)

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