L’accordo che prevede un’opzione di vendita della partecipazione acquisita ad un prezzo predeterminato non viola il divieto di patto leonino
Non è contrario al divieto di patto leonino l’accordo intercorso tra due soci per l’acquisto da un terzo della totalità delle quote di una società nella parte in cui prevede, in favore di uno di essi, un’opzione di vendita della partecipazione acquisita ad un prezzo predeterminato; la suddetta opzione trova infatti puntuale correlazione in analoga opzione di acquisto in favore dell’altro socio e, soprattutto, entrambe risultano concesse entro una limitata finestra temporale: gli stretti limiti non si risolvono in una definitiva esclusione da ogni possibile perdita, ma rappresentano un adeguato spatium deliberandi in ordine alla opportunità o meno di proseguire nella collaborazione societaria.
L’esercizio dell’opzione vale di per sè a realizzare la conclusione del negozio di compravendita, alla stregua di accettazione di proposta irrevocabile di controparte, mentre le conseguenti e necessarie operazioni notarili valgono solo a formalizzare la già intervenuta conclusione del negozio traslativo.