23 Ottobre 2017

Nullità della delibera della approvazione del bilancio per difetto di chiarezza e rilevanza dei “chiarimenti” forniti dagli amministratori in sede assembleare ai fini della valutazione della liceità della delibera

Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2 c.c., è illecito, con conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra le risultanze contabili e l’effettivo risultato dell’esercizio e/o il complessivo stato patrimoniale della società, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Ai fini della verifica giudiziale dell’ottemperanza al canone legale di chiarezza possono assumere rilievo i “chiarimenti” richiesti e forniti dagli amministratori ai soci nel corso della seduta assembleare che precede l’approvazione del bilancio, atteso che tali dichiarazioni, pur non divenendo parte del documento di bilancio e non essendo oggetto della relativa delibera di approvazione, risultano da un verbale depositato nel registro delle imprese ex art. 2435 co. 1° c.c. e possono essere in concreto idonei a fugare le incertezze generate da poste di bilancio non chiare, in modo da eliminare l’originario difetto di chiarezza e, con esso, far venir meno l’interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione. In tale prospettiva, il giudicante investito della quaestio nullitatis del bilancio di esercizio deve, quindi, verificare se un eventuale difetto di chiarezza riscontrabile dall’esame dei documenti di bilancio possa ritenersi colmato in sede di assembleare, tenendo conto del grado di chiarezza esigibile in ragione: (a) dell’importanza della appostazione contestata ai fini del risultato dell’esercizio certificato in bilancio e in comparazione con le altre voci, (b) della tipologia di operazione contabilizzata nella posta oggetto di censure (ad esempio, perché compiuta con parte correlata), (c) del fatto che l’informazione di bilancio è rivolta non solo ai soci presenti in assemblea ma alla generalità dei terzi interessati a relazionarsi economicamente con la società di capitali, (d) nonché infine del fondamentale canone di chiusura dettato dall’art. 2423 co. 3° c.c. (in base al quale se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono comunque fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo).

Il dovere di prudenza imposto dalla legge ai redattori del bilancio delle società di capitali non significa che qualunque pretesa creditoria o risarcitoria avanzata da terzi, sia pure in forma scritta, comporti il dovere di iscrivere tale importo al passivo; occorrendo, piuttosto, che l’organo gestorio effettui, e dia successivamente conto di, una valutazione sull’esistenza e sulla fondatezza del credito vantato, che potrebbe anche tradursi in una mancata contabilizzazione o in una  contabilizzazione solo parziale della pretesa in un apposito fondo rischi.

 

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