16 Luglio 2013

Obbligazioni convertibili, indebito pagamento della cedola all’obbligazionista da parte della banca depositaria ed effetti del mutamento del regolamento di emissione

Nel caso di emissione di obbligazioni (convertibili in azioni) in cui una banca assuma l’incarico di banca depositaria dei titoli e di addetta al pagamento degli interessi portati dalle cedole delle obbligazioni, il rapporto tra l’emittente e la banca depositaria si iscrive nella figura della delegazione di pagamento ex artt. 1269 e ss. c.c.. Con riferimento al pagamento delle cedole, infatti, l’emittente (delegante) incarica una banca depositaria (delegato) a pagare un proprio debito (le cedole degli interessi) all’obbligazionista (delegatario). Si genera dunque un rapporto di valuta tra delegante (emittente) e delegatario (obbligazionista) costituito dal prestito obbligazionario ed un rapporto di provvista tra il delegante (emittente) ed il delegato (banca depositaria) costituito da un mandato di servizio che la banca assume in favore dell’emittente.

Si tratta di delegazione passiva e non attiva, essendo il delegante debitore del delegatario, ma non creditore del delegato. Si tratta, in particolare, di delegazione di pagamento (c.d. delegatio solvendi) e non promissoria (o obbligatoria c.d. delegatio promittendi), quando il delegato (banca depositaria) si obbliga a pagare gli interessi solo verso il delegante (emittente) e non assume obblighi verso gli obbligazionisti (salvo che un obbligo del genere sia espressamente assunto dalle parti).

Qualora la banca depositaria provveda a pagare le cedole agli obbligazionisti alla data prevista nel regolamento del prestito obbligazionario e, successivamente, siffatto regolamento sia modificato dall’emittente con l’effetto di privare retroattivamente di causa il pagamento effettuato dalla banca depositaria, non si è in presenza di un caso di novazione, poiché l’obbligazione “sostituenda” (il pagamento della cedola ai sensi del precedente regolamento del prestito obbligazionario), al momento della “sostituzione” è stata in realtà già estinta con il relativo pagamento. Si rinviene invece una rimodulazione del rapporto contrattuale che priva ex post di causa, con effetto ex nunc, un determinato pagamento, in quanto l’obbligazione estinta è sostituita, dopo l’estinzione, con altra che la ricomprende totalmente. Il fenomeno si avvicina agli effetti dell’accordo risolutorio del contratto, non fosse che, in questo caso, il contratto non è risolto ma modificato con la previsione di obblighi incompatibili con quello precedente e corrispondente.

Nell’ambito del rapporto delegatorio non è sufficiente, affinché il delegato sia legittimato ad agire direttamente nei confronti del delegatario ex art. 2033 c.c., che il pagamento sia privo di causa in base al rapporto di valuta, ogni volta che esso pagamento rimane giustificato in base ad un valido rapporto di provvista nel cui ambito il delegato, proprio per effetto del pagamento, diviene creditore del delegante. Per tale ragione, la banca depositaria che abbia proceduto ad un pagamento successivamente privato di fondamento causale è legittimata ad agire anche verso gli obbligazionisti per la ripetizione della prestazione, ma solo a condizione che essa non abbia già ottenuto dall’emittente il pagamento di quanto dovutole nell’ambito del rapporto di provvista.

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