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14 Giugno 2018

Sfruttamento economico da parte del datore di lavoro del software sviluppato dal dipendente

La ratio dell’art. 12 bis l.d.a. è quella di riservare al datore di lavoro il diritto di utilizzazione economica (ovviamente fatta salva la paternità) del prodotto dell’ingegno del proprio lavoratore, laddove quest’ultimo sia stato assunto proprio a tale fine. Se il dipendente, al di fuori della riserva prevista dall’art. 12 bis nel caso in cui il prodotto dell’ingegno sia direttamente funzionale alla sua stessa assunzione, mette a disposizione, gratuitamente, la propria invenzione al datore di lavoro, viene meno qualsiasi tipo di illecito. Ciò in virtù del consenso dell’avente diritto su una situazione giuridica disponibile, per tale motivo contrasterebbe con il canone di buona fede contrattuale pretendere successivamente, ed ex post, un risarcimento o un compenso per ciò che era stato liberamente messo a disposizione.