6 Agosto 2018

Verifica del c.d. controllo analogo ai fini della configurabilità di una “società in house”

Ai fini della configurabilità di una “società in house”, la verifica circa l’esistenza di forme di controllo analogo a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici non si esaurisce nell’esame delle definizioni adottate dai soci nell’atto costitutivo. Occorre invece un’indagine concreta circa l’effettivo assetto di poteri definito dallo statuto sociale, onde verificare l’esistenza di un potere di comando del socio ulteriore a quello che, in base alle norme del Codice Civile, spetterebbe al titolare di una partecipazione sociale (unica o maggioritaria) . Tale indagine deve dare prova di una vera e propria subordinazione gerarchica della società rispetto all’ente pubblico, ben oltre il perimetro dell’eterodirezione di cui all’art 2497 c.c..

In assenza di strumenti societari idonei a garantire l’esercizio di un vero e proprio potere gerarchico dell’ente pubblico sull’operato degli amministratori, non sussiste il c.d. “controllo analogo” laddove, coerentemente con quanto previsto dall’art. 2380-bis  c.c., lo statuto della società assegni all’organo gestorio i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

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Luigi Garofalo

Luigi Garofalo

Avvocato del Foro di Milano. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, dal 2012, Associato dello studio BonelliErede.(continua)

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