8 Novembre 2016

Questioni in materia di interpretazione del contratto: promessa del fatto del terzo o contratto a favore di terzo

La qualificazione giuridica attribuita dalle parti all’accordo può essere superata dal Giudice, in forza del principio iura novit curia, purché egli ponga a fondamento dell’operazione in parola gli stessi elementi di fatto esposti dalle parti ed il loro oggetto (nel caso di specie, la clausola con cui una società si impegnava “ai sensi dell’art. 1381 c.c.” a far sì che altra società corrispondesse a tutti i propri amministratori un indennizzo per la cessazione anticipata dalla carica è stata interpretata dal Tribunale come una stipulazione a favore del terzo ex art. 1411 c.c. e non come una promessa del fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c.; infatti,  la promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. si può definire come l’impegno che il promittente assume verso il promissario/beneficiario a che un terzo – cioè un soggetto estraneo all’accordo – assuma un comportamento vantaggioso o si obblighi in favore del promissario beneficiario; diversamente, nel caso oggetto della decisione, alla “promessa” assunta dalla società promittente non era ricollegato alcun vantaggio a favore dell’altra parte, mentre per converso la società promittente si obbligava a tenere un comportamento con effetti favorevoli rispetto a soggetti determinati che rimanevano estranei al contratto, ossia gli amministratori della società stipulante, e che maturavano, per effetto della stipulazione, un diritto di credito verso la società promittente).

Il Giudice, nel valutare l’esistenza di un interesse in capo allo stipulante, necessario ai sensi dell’art. 1411 co. 1 c.c., nonché l’esistenza di una causa lecita ex artt. 1343 e 1344 c.c., deve esaminare gli interessi concretamente perseguiti dalle parti e oggettivati in contratto e, inoltre, verificare se la dinamica contrattuale, da esse prefigurata e attuata, possa dare luogo alla violazione di norme imperative (nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato l’interesse della società stipulante in quello di consentire l’avveramento della condizione sospensiva di efficacia dell’operazione di salvataggio che la riguardava, condizione costituita dalle dimissioni della maggioranza dei propri amministratori; il Tribunale ha ritenuto altresì lecita la causa della pattuizione, che è stata individuata nell’interesse della società promittente e di quella stipulante a consentire la sostituzione rapida e senza strascichi contenziosi degli amministratori nominati dai soci di maggioranza prima dell’aumento capitale riservato al promittente).

E’ lecito l’accordo con cui due società concordano il pagamento di una somma di denaro a favore degli amministratori,  pari alle spettanze che essi avrebbero percepito in caso di revoca, e che sia volto a favorire le dimissioni di almeno la metà di essi, con il conseguente naturale innesco del meccanismo statutario simul stabunt simul cadent al fine di provocare la decadenza dell’intero c.d.a., con la necessaria precisazione che tale clausola può ritenersi valida solo se rispettosa del principio di parità di trattamento tra gli amministratori, ossia quando l’obbligazione al pagamento degli emolumenti sia stipulata a vantaggio di tutti gli amministratori, anche a favore di eventuali controinteressati che scelgano di non dimettersi.

Diversamente dalla materia della responsabilità degli amministratori verso la società, la materia delle dimissioni degli amministratori, della loro revoca e del relativo risarcimento del danno, ossia della responsabilità della società verso gli amministratori, è del tutto disponibile, estranea alla disciplina di norme imperative e, dunque, rientra nel perimetro dell’autonomia privata, salvo eventuali limiti pattizi ed il divieto di abuso del diritto.

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