12 Novembre 2015

Responsabilità – nei confronti di soci e creditori di una società cooperativa – di enti creditizi, associazioni di categoria e società di revisione per lo stato di dissesto della società

La responsabilità dall’associazione di categoria cui aderisce una società cooperativa per il danno lamentato da soci e creditori della società medesima, derivante dal dissesto economico e patrimoniale della stessa, non può che essere di carattere aquiliano, non potendo ricostruirsi – tantomeno statutariamente – alcun diretto rapporto associativo, o comunque contrattuale, fra i soci e creditori della società cooperativa e la Lega ad essa sovraordinata.
Quanto alla distribuzione degli oneri di allegazione fra eccipiente e attore replicante, a fronte della proposizione ad opera del preteso debitore dell’eccezione di prescrizione – tanto più ove accompagnata da una precisa indicazione del termine (quinquennale) e del dies a quo – incombe al creditore rimasto asseritamente inerte allegare i fatti giuridici che integrerebbero l’interruzione del decorso della prescrizione, ovvero indicare le circostanze che comporterebbero, ai sensi dell’art. 2935 c.c., la traslazione in avanti del termine iniziale.
Va adesivamente ribadito il principio generale più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – a contemperamento dei contrapposti interessi, secondo la ratio di certezza dei rapporti sottesa all’istituto – nel senso che l’impossibilità di far valere il diritto cui l’art. 2935 c.c. annette rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio, e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: nel cui ambito – salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 – non rientra quindi l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

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