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Art. 1140 c.c.
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23 Luglio 2020

Il trasferimento d’azienda per facta concludentia

Pur in mancanza di un atto scritto relativo al trasferimento di un’azienda che faccia seguito alla sottoscrizione di un precedente contratto preliminare, il pagamento di una parte del prezzo e il subentro nel possesso dell’azienda costituiscono facta concludentia dell’accordo di cessione atteso che, in mancanza di beni all’interno dell’azienda per il cui trasferimento sia prevista la forma scritta ad substantiam, la compravendita di azienda richiede la forma scritta ai soli fini dell’opponibilità verso terzi della cessione medesima.

L’avvenuta immissione del godimento nell’immobile da parte del cessionario per fatto del cedente rende irrilevante la verifica circa il soggetto a nome del quale risultava locato detto immobile al momento della cessione.