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Vittorio Vinci

Vittorio Vinci

L'avv. Vinci lavora presso lo studio legale "Jacobacci & Associati" ed è specializzato nella risoluzione di controversie giudiziali e stragiudiziali in materia di proprietà industriale ed intellettuale occupandosi prevalentemente della tutela di marchi, brevetti, design, know-how, nomi a dominio, software, diritto d’autore e concorrenza sleale. Si occupa anche di contrattualistica internazionale nonché di mappatura e due diligence di beni immateriali. Nel 2020 ha conseguito la laurea in giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi di Torino, con una tesi in diritto industriale (Relatore: Prof. Avv. M. Ricolfi).

14 Febbraio 2024

La qualifica di consumatore rispetto alla fideiussione; il contratto autonomo di garanzia (garantievertrag)

Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cc.dd. atti strumentali in senso proprio). Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). La causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no; invece, con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Il contratto autonomo di garanzia si differenzia dalla fideiussione per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo, là dove l’accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952, co. 2, c.c., all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore. L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale; tuttavia, in presenza di elementi  che conducano comunque ad una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l’assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario. [ Continua ]
19 Febbraio 2024

Criteri di calcolo dell’equo premio in favore del dipendente-inventore: la formula tedesca

L’equo premio in favore del dipendente-inventore si caratterizza per il suo carattere straordinario in una controprestazione avente natura indennitaria che si fonda sul presupposto che il datore di lavoro si sia giovato di un effetto competitivo rispetto ai propri concorrenti sul medesimo mercato, rispetto al quale il dipendente inventore può derivare una forma di partecipazione in relazione alla redditività apportata dall’invenzione stessa in favore dell’azienda. A tal riguardo deve confermarsi l’utilità del ricorso alla cd. formula tedesca, in base alla quale appare possibile giungere alla determinazione di un valore di tale indennità che rimane comunque caratterizzata dalla sua natura intrinsecamente equitativa. Il primo fattore rilevante della formula tedesca è il valore dei brevetti di cui è causa, individuato nella somma dei margini di utile maturati e maturandi fino alla scadenza di essi. Tale valore è desumibile dai ricavi conseguiti dai singoli brevetti (e cioè dai relativi prodotti), posto che seppure la liquidazione dell’equo premio debba svolgersi in via sostanzialmente equitativa, tuttavia non potrebbe prescindersi dall’identificare una base di partenza di valori per quanto possibile aderente alla reale estensione della commercializzazione svolta e di quella verosimilmente attendibile per il tempo di sfruttamento residuo per quei brevetti ancora in vigore. Per ciò che attiene al margine di utile conseguito (e conseguibile) su detti ricavi, in caso di mancanza di documentazione certa è possibile applicare la cd. 25% rule - regola empirica, dedotta dall’esperienza dei professionisti nel campo del licensing, che rileva che i tassi di royalty tenderebbero statisticamente a concentrarsi su valori collocati attorno al 25% dell’utile riferibile ai prodotti brevettati. Il valore ottenuto deve essere corretto e ridotto applicando il cd. Fattore C (abbattimento a scaglione del valore più elevato) e il fattore R (dalla somma innanzi ottenuta deve essere corrisposta al dipendente inventore una percentuale compresa fra il 12,5% e il 33%, con la precisazione che un tasso del 20% viene considerato il valore normale). Deve poi applicarsi il fattore P della formula tedesca, teso a ridurre la quota di valore dell’invenzione riconoscibile al dipendente sulla base dell’analisi delle tre componenti di cui il fattore stesso è formato e cioè: posizione del problema, cui viene attribuito un valore da 1 a 6, soluzione del problema, cui viene attribuito un valore da 1 a 6; mansioni svolte e posizione occupata nell’impresa dal dipendente inventore, cui viene attribuito un valore da 1 a 8. Laddove non sia possibile calcolare gli utili (anche in maniera ipotetica) derivanti dallo sfruttamento di un brevetto non troverà applicazione la c.d. formula tedesca, bensì una valutazione equitativa che valorizzi gli effetti positivi in favore dell’azienda derivanti dallo sfruttamento di un’area di esclusiva nei confronti dei terzi garantita dalla mera titolarità del brevetto. [ Continua ]

Contraffazione brevettuale: interpretazione ed integrazione del titolo esecutivo giudiziale sulla base di elementi extratestuali

Il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. In caso di mancata indicazione all’interno di un provvedimento di inibitoria del criterio di calcolo della penale fissata giudizialmente, il successivo giudice dell’opposizione al precetto può, al fine di definire il significato e l’estensione dell’accertamento compiuto dal giudice del merito con la sentenza, integrare il pensiero del predetto giudice con quanto risulta dagli atti e documenti prodotti nonché dalle relazioni degli ausiliari nel precedente giudizio. [ Continua ]

Incompetenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nei procedimenti di opposizione all’ingiunzione per la tutela delle denominazioni protette ex d.lgs. n. 297/2004

In materia di opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al d.lgs. n. 297 del 2004 non sono competenti le Sezioni Specializzate in materia d’impresa in quanto il procedimento prescinde dalla lesione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l’irrogazione della sanzione amministrativa e non venendo in rilievo il diritto attinente all'utilizzazione della denominazione protetta. [ Continua ]

Valutazione dei requisiti di brevettabilità e modalità di espletamento della CTU

La sufficienza della descrizione del brevetto ex art. 51 c.p.i. deve essere un dato oggettivo, deve cioè consentire, per come è formulata, la riproducibilità del trovato con una normale attività esecutiva. Sicchè la circostanza che una licenziataria sia stata in grado di sfruttare l’invenzione brevettata di per sé non prova nulla, perché ciò può essere dipeso da scienza propria o da informazioni e chiarimenti provenienti dal licenziante stesso. Per la valutazione del requisito della novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità. Al fine di far venire meno la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, come invece avviene per il requisito dell’altezza inventiva. Il mancato esame da parte del CTU di documenti prodotti dalle parti in fase di consulenza tecnica non determina la nullità della consulenza tecnica d’ufficio posto che non può ravvisarsi in capo al CTU l’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi documento, qualora non rilevante ai fini della decisione. [ Continua ]

Risoluzione del contratto per inadempimento e disciplina del recesso

Il recesso, pur in astratto consentito nell’ambito di un rapporto di durata a tempo indeterminato, non può mai essere contrario a buona fede, ad esempio venendo esercitato senza alcun preavviso, dopo pochi mesi di attività, senza che sussista una giusta causa dipendente da gravi inadempimenti addebitabili all’altra parte. In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione. [ Continua ]

La clausola di esclusiva e la sua opponibilità ai terzi

L’utilizzo da parte di una società delle prestazioni artistiche di un soggetto, avete un accordo di esclusiva con un’altra società, non implica l’obbligo di corrispondere a quest’ultima alcun compenso nemmeno nel caso in cui la società titolare dell’esclusiva abbia informato in passato, nell’ambito di altre e diverse manifestazioni, la seconda società dell’esistenza del contratto; infatti il mero invio alla seconda società di una raccomandata a cui sia seguita, tempo dopo e in occasione di altre e diverse manifestazioni, l’esibizione dell’artista in questione non costituisce accettazione per facta concludentia di una proposta contrattuale avente durata sine die. [ Continua ]

Il contratto di agenzia e la successione nei contratti

L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2558 c.c. prevede che vi sia una cessione automatica o ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, non aventi carattere personale, che ineriscano all’esercizio dell’azienda e che non siano ancora esauriti. Le ipotesi in cui il rapporto contrattuale ha carattere personale sono molto limitate e per opinione prevalente riguardano contratti nei quali la prestazione del contraente è oggettivamente infungibile o nei quali è stata inserita una clausola espressa di incedibilità. [ Continua ]
15 Ottobre 2023

Il trasferimento d’azienda per facta concludentia

Pur in mancanza di un atto scritto relativo al trasferimento di un’azienda che faccia seguito alla sottoscrizione di un precedente contratto preliminare, il pagamento di una parte del prezzo e il subentro nel possesso dell’azienda costituiscono facta concludentia dell’accordo di cessione atteso che, in mancanza di beni all’interno dell’azienda per il cui trasferimento sia prevista la forma scritta ad substantiam, la compravendita di azienda richiede la forma scritta ai soli fini dell’opponibilità verso terzi della cessione medesima. L’avvenuta immissione del godimento nell’immobile da parte del cessionario per fatto del cedente rende irrilevante la verifica circa il soggetto a nome del quale risultava locato detto immobile al momento della cessione. [ Continua ]