20 Novembre 2017

Azione individuale del socio per il risarcimento del danno da investimento disinformato e del danno all’immagine (sulla prescrizione)

Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. (Cfr. Cass. n. 11119/2013 e Cass. n. 24715/2015).

 

In base al terzo comma dell’art. 2947 cod. civ., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest’ultimo si prescrive in un termine superiore ai  cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell’azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative alla reato, essendo ontologicamente diversi l’illecito civile e quello penale. (Cfr. Cass. S.U. n. 1479/1997).

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata,  alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell’istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all’analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo insieme chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione od interferenze fra le due discipline. (Cfr. Cass. S.U. n. 1479/1997 e Cass. n. 5009/2009).

Il mancato svolgimento dell’eccezione di prescrizione in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti è irrilevante posto che il perimetro della cognizione del giudice penale non comprende alcuna valutazione e decisione sulla domanda della parte civile, sicché il silenzio di tale parte in tale sede non può assumere alcun significato, in particolare quanto all’abbandono di eccezioni ivi non formulate nei confronti dell’imputato.

La richiesta di risarcimento del danno da investimento disinformato relativamente all’acquisto di azioni ad un corrispettivo “gonfiato”, non può trovare accoglimento se l’andamento del titolo “in perdita”, già al momento dell’acquisto, risulta indipendente (o, comunque scarsamente influenzato) dalla emersione della carenza informativa (consistente nella inattendibilità dei bilanci della emittente) addebitata dall’attrice ai convenuti.  Pertanto l’attrice non può rivalersi nei confronti degli stessi convenuti addebitando loro (oltre che la carenza informativa) la sopravvalutazione del titolo al momento dei suoi acquisti e, quindi, un acquisto a prezzo”gonfiato”, non essendo dimostrata la ricorrenza del nesso causale tra tale sopravvalutazione e la condotta dei convenuti.

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Daniela Russo

Daniela Russo

Avvocato del Foro di Milano

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)

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