27 Febbraio 2018

La domanda di retroversione degli utili. La divulgazione di un provvedimento giudiziario

La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è un autonomo rimedio non risarcitorio svincolato dai profili soggettivi della condotta richiesti invece per la domanda di risarcimento del danno. La relativa domanda deve essere espressamente richiesta entro i termini processuali fissati a pena di decadenza – e cioè nell’atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c. – non potendosi ritenere implicitamente domandata nell’ambito delle pretese risarcitorie, disomogenee alla retroversione degli utili quanto agli elementi costitutivi.

 

La divulgazione, non a seguito di ordine del giudice ma ad iniziativa della parte interessata, di provvedimenti giudiziari o la diffusione di notizie relative alla loro emanazione può costituire una condotta integrante illecito concorrenziale benché non espressamente prevista dall’art. 2598 c.c., in quanto è idonea ad ingenerare presso il pubblico il convincimento della fondatezza delle affermazioni divulgate. I limiti di liceità delle comunicazioni su iniziativa di parte sono definiti dalle ordinarie regole di correttezza e buona fede. In particolare, affinché la divulgazione non a seguito di ordine del giudice ma ad iniziativa della parte interessata, di provvedimenti giudiziari o la diffusione di notizie relative alla loro emanazione possa essere considerata attività concorrenzialmente lecita, la divulgazione non deve essere attuata con modi e forme tali da ingenerare nei terzi una rappresentazione non corretta del contenuto del provvedimento o dell’andamento del giudizio. La comunicazione deve cioè evitare ogni tendenziosità, indicando tutte le circostanze e le precisazioni atte a formare, nei destinatari dell’informazione, una corretta opinione ed il messaggio diffuso deve contenere tutti gli elementi che, sul piano obiettivo, concorrono a caratterizzare la situazione alla quale si riferisce il provvedimento giudiziario e cioè tutti gli elementi che valgano a limitare (o comunque precisare) l’ambito e l’intensità di efficacia del provvedimento conclusivo.

 

La misura della pubblicazione è un rimedio a vocazione sia preventiva in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa, sia riparatoria in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte.

 

La concessione della misura della pubblicazione è rimessa alla discrezione del giudice al fine di consentire una valutazione caso e caso comparativa degli interessi contrapposti delle parti, a fronte del suo carattere estremamente incisivo, esondando per sua stessa natura dalla sfera delle parti coinvolte ed avendo necessariamente quali destinatari un numero indeterminato di soggetti terzi.

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Valentina Borgese

Valentina Borgese

Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la...(continua)

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