8 Maggio 2015

Nullità del brevetto e presunzione di validità dopo la concessione

L’invenzione soddisfa i requisiti di cui all’art. 51 c.p.i. (sufficiente descrizione) quando il tecnico del ramo possa attuare tale invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni.

In tema di originalità, la riformulazione in sede giudiziale del problema tecnico individuato nel brevetto è da considerarsi illegittima.

La presunzione di validità che copre il brevetto dopo la sua concessione non può estendersi oltre quanto riferito nel brevetto stesso (come effetti tecnici diversi da quelli descritti).

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code