6 Novembre 2014

Revocazione del provvedimento sulle spese reso in sede cautelare

Va negata la natura definitiva alla pronuncia cautelare sulle spese, anche ove essa sia resa in fase di reclamo poichè, richiamandosi il principio di strumentalità, deve affermarsi che tale statuizione non è definitiva, nel senso di esclusione di ogni rimedio, contrariamente a quanto potrebbe far concludere in modo fuorviante l’avverbio “definitivamente” utilizzato dall’art. 669 septies comma 2 c.p.c.. A ciò non osta la considerazione che la controversia di cui si discute sia assoggettata ad arbitrato rituale od irrituale, giacché è sempre nel giudizio di merito che anche in questo caso va riproposta ogni decisione sulle spese a norma dell’art. 91 c.p.c.. Con la conseguenza che trattandosi di pronuncia ad “efficacia temporanea”, suscettibile di rivisitazione in sede di merito, contro l’ordinanza del giudice del reclamo in punto di spese non può darsi accesso neppure al rimedio della revocazione.

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Maria Luigia Franceschelli

Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)

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