29 Marzo 2019

Scioglimento dell’usufrutto congiunto su quota di s.r.l.

In caso di contitolarità del diritto di usufrutto si applica (in forza del richiamo contenuto all’art. 1100 c.c.) l’art. 1111 c.c. che assegna a ciascun cousufruttuario  il diritto potestativo di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione mediante divisione giudiziale. Si tratta di un principio generale e, pertanto, le eventuali limitazioni di tale diritto previste dalla legge hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione.

Non è d’ostacolo al diritto di ciascun cousufruttuario di richiedere lo scioglimento della comunione sull’usufrutto il fatto che sia previsto un diritto di accrescimento all’altro cousufruttuario.

La quota di s.r.l. è divisibile e ciò non pregiudica l’unitarietà della partecipazione del singolo socio.

La divisione del cousufrutto concerne il solo godimento della quota sociale, e cioè, il profilo dell’esercizio del diritti amministrativi e patrimoniali inerenti la partecipazione, ma non intacca in alcun modo la nuda proprietà che resta, comunque, gravata per l’intero ed unitariamente, nell’ipotesi di usufrutto congiuntivo, sino alla morte del più longevo dei due usufruttuari.

 

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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