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10 Gennaio 2022

La violazione del patto di non concorrenza

Costituiscono violazione del patto di non concorrenza: i) la partecipazione, anche in forma riservata, alla gestione dell’impresa concorrente; ii) l’utilizzazione del database dei clienti; iii) l’assunzione di numerosi dipendenti dell’impresa concorrente. Tutte queste attività sono rilevanti nel caso di attività svolta nello stesso campo dell’impresa concorrente.

La funzione della penale per la violazione del patto di non concorrenza è quella di indicare preventivamente l’ammontare presumibile del danno. Perciò può essere riqualificata dal giudice in base al danno effettivamente subìto per la violazione del patto, in modo da evitare un indebito arricchimento del creditore.

24 Maggio 2018

Illegittimo utilizzo di segni distintivi e condanna al pagamento della penale

Il potere che l’art. 1384 c.c. attribuisce al Giudice è funzionale a ricondurre l’autonomia contrattuale entro i limiti in cui è meritevole di tutela. Il Giudice deve quindi esercitare questo potere tenendo conto del concreto interesse all’adempimento della parte che ha diritto alla penale, dell’equilibrio delle prestazioni, dell’incidenza dell’inadempimento sulla concreta situazione contrattuale. In questa valutazione occorre prendere in esame [ LEGGI TUTTO ]