Art. 2913 c.c.
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Il diritto di voto che inerisce alla partecipazione sociale oggetto di pignoramento non è esercitabile da parte del creditore pignorante
Il pignoramento, a differenza del pegno, non incide sulla legittimazione al voto assembleare da parte del titolare della azioni o quote pignorate.
Coerentemente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento (art. 2913 c.c.), che assoggetta [ LEGGI TUTTO ]