hai cercato per: Maria Pina Mascolo
26 Luglio 2024

Utilizzo di marchio altrui su pezzi di ricambio e art. 241 cpi

L’attività del ricambista produttore indipendente che sul prodotto apponga il marchio della casa produttrice non può ritenersi lecita e scriminata ai sensi dell'art. 241 CPI, atteso che tale norma, pur avendo una finalità di liberalizzazione del mercato dei componenti del prodotto complesso, lascia impregiudicata la tutela dei marchi della casa di produzione del prodotto complesso. L'uso del marchio da parte di un terzo che non ne è il titolare è necessario per indicare la destinazione di un prodotto messo in commercio da tale terzo quando tale uso costituisce in pratica il solo mezzo per fornire al pubblico un’informazione comprensibile e completa su tale destinazione al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto. L’uso del marchio non è legittimo quando: a) avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio, b) compromette il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, c) causa denigrazione o discredito al marchio, d) il terzo presenta il suo prodotto come imitazione o contraffazione del prodotto recante il marchio di cui non è il titolare. [nel caso di specie la Corte ritiene che l’apposizione del marchio sul copricerchio di un'autovettura non si giustifica ex art. 21 CPI perché allo scopo indicativo della destinazione un uso siffatto del marchio è perfettamente sostituibile con l’apposizione di idonea indicazione sulla confezione laddove invece il permanere del marchio sul prodotto dopo il montaggio sull’automobile, cioè dopo il raggiungimento della destinazione del prodotto, è di per sé dimostrativo della finalità altra del siffatto uso, in agganciamento alla notorietà del marchio con indebito vantaggio del terzo utilizzatore]. [ Continua ]
2 Novembre 2023

Cancellazione della registrazione del marchio nullo: il tribunale non può disporla

A norma dell’art. 123 c.p.i., la declaratoria di nullità delle privative, quando pronunciata con sentenza passata in giudicato, ha efficacia erga omnes, mentre le sentenze che dichiarano detta nullità sono annotate a cura dell’UIBM nel registro, su comunicazione della Cancelleria, a norma dell’art. 122, co. 5 e 8, c.p.i., non potendosi disporre da parte del Tribunale alcuna cancellazione della registrazione del marchio nullo. [ Continua ]
7 Gennaio 2024

Contratto di edizione: cumulabilità dell’azione redibitoria e di riduzione del prezzo

Il carattere distintivo che connota il contratto di edizione è il trasferimento del diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’autore ai fini della stampa e pubblicazione dell’opera creativa. Non sembra che tale causa del contratto così palesemente compendiata anche nel contratto di edizione possa essere svilita e stravolta fino alla sussunzione in altro tipo contrattuale, solo perché l’autore decide di accollarsi una parte delle spese. L’incompatibilità dell’azione redibitoria con quella di riduzione del prezzo è conseguenza riconosciuta positivamente soltanto in relazione al contratto di compravendita di cui all’art. 1492 c.c. Al contrario, l’esame della disciplina legislativa del contratto di edizione conduce a ritenere che il cumulo delle due domande sia ammissibile. [ Continua ]
7 Gennaio 2024

Concorrenza sleale: l’illecito non può derivare dal danno commerciale in sè

La concorrenza sleale deve consistere in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull'attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l'illecito non può derivare dal danno commerciale in sé, né nel fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza. [ Continua ]

Omesso controllo nella pubblicazione di una fotografia senza il consenso e l’autorizzazione dell’autore: responsabile anche l’editore

In base ai principi generali in tema di responsabilità per fatto illecito, non può escludersi la responsabilità dell'editore, quantomeno a titolo di concorso nel fatto illecito del giornale ex art. 2043/2055 c.c. per omesso controllo, trattandosi di pubblicazione di un contenuto (la fotografia) che se non appartiene al giornalista o alla testata giornalistica è certamente riconducibile ad un autore, essendo altresì notorio che la fotografia (opera o fotografia semplice) è tutelata dalla legge autorale; in altri termini, è dato affermare che nella pubblicazione di una fotografia senza il consenso e l’autorizzazione del suo autore ricorre la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 e 2055 c.c. di tutti i soggetti che hanno partecipato alla pubblicazione, compreso l’editore, senza l’intervento del quale non sarebbe stata possibile la pubblicazione, cioè a dire che grava su tutti i soggetti la cui attività è necessaria per la pubblicazione del contenuto editoriale verificare, con la diligenza proprio del tipo di pubblicazione, di non ledere diritti di terzi; nel caso della pubblicazione di una fotografia che non appartenga al giornale o al giornalista, vieppiù se reperita su internet, tale soglia di diligenza impone di riscontrare la paternità della fotografia e di richiedere il consenso alla pubblicazione al suo autore [ Continua ]
7 Gennaio 2024

Il pericolo di dispersione della prova non sussiste se è decorso un lasso di tempo considerevole dall’immissione in commercio dei prodotti

Il requisito dell'imminenza - attualità del pregiudizio è reputato insussistente in caso di tardiva proposizione della domanda cautelare, ossia quando il ricorrente invochi la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dopo che sia trascorso (dall'evento lesivo) un periodo di tempo pari a quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito. Quanto al pericolo di dispersione della prova ugualmente deve ritenersi che non sussista il periculum dedotto. Infatti, essendo decorso un lasso di tempo considerevole dall'immissione in commercio dei prodotti, la prova necessaria può facilmente reperirsi attraverso l’acquisto degli articoli contraffatti. [ Continua ]