17 Marzo 2014

Diritto d’autore e brevetto

Per configurare l’ipotesi di diritto d’autore è necessario dimostrare l’attività creativa idonea ad assicurare la relativa tutela; qualora invece l’opera, di cui si domanda la tutela autoriale, non presentasse alcuna attività creativa ma avesse carattere meramente tecnico, essendo volto a risolvere problemi pratici connessi all’uso dello strumento, sarebbe usufruibile solo la tutela del brevetto, con la relativa disciplina applicabile. La domanda di tutela del diritto d’autore in mancanza di tali requisiti è pertanto nulla ai sensi dell’art. 163, comma 3, num. 4 c.p.c..

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Andrea Andolina

Andrea Andolina

Editor

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)

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