Amministratori dimissionari e sostituzione di quelli rimasti in carica
La clausola statutaria che dispone che “se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare” pone una regola organizzativa che attiene alla sostituzione degli amministratori dimissionari, riproponendo la previsione dell’art. 2386, co. 2, cod. civ., senza intaccare il diritto dell’assemblea di revocare gli amministratori rimasti in carica. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità risarcitoria per revoca dell’amministratore e nomina di amministratori di spa da parte di enti pubblici
La responsabilità risarcitoria per revoca dell’amministratore senza giusta causa grava esclusivamente sul soggetto revocante.