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Corte d’appello di Genova


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Sull’efficacia del giudicato penale di assoluzione nell’azione di responsabilità

Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, co. 2, c.p.p.

La tardività della produzione in primo grado di un documento esclude che lo stesso possa assumere rilievo nel giudizio di appello. Invero, l’art. 345, co. 3, c.p.c. prevede il divieto di ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile e, quindi, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno carattere di indispensabilità.

L’art. 1967 c.c. impone che la transazione, nei casi diversi da quelli previsti dal n. 12 dell’art. 1350 c.c., sia provata per iscritto. Qualora la forma scritta di un contratto sia richiesta solo ad probationem deve escludersi che di esso possa darsi la prova mediante testimoni o presunzioni, ma non è vietata l’ammissione di altri mezzi istruttori, quali la confessione, l’interrogatorio e il giuramento. Atteso il regime di forma imposto per la transazione, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell’accordo: la specificità dei termini di un accordo transattivo non costituisce, difatti, requisito essenziale per la validità della transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sussistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatte allo scopo di porre fine a una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro.

Sugli effetti della sentenza penale di assoluzione nell’azione di responsabilità contro gli amministratori

Ai sensi degli artt. 652  e 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e, cioè, quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, co. 2, c.p.p.

Atteso il regime di forma imposto per la transazione (forma scritta ad substantiam nei casi previsti dall’art. 1350, n. 12, c.c. e ad probationem negli altri ex art. 1967 c.c.), qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell’accordo: la specificità dei termini di un accordo transattivo non costituisce, infatti, requisito essenziale per la validità della transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sussistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatte allo scopo di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro.

Esclusione del socio di s.n.c.: diritto alla liquidazione della quota e agli utili. Risarcimento del danno per ritardata liquidazione.

Il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del richiamo di cui all’art. 2293), alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività (in applicazione di tale criterio è stata confermata l’irrilevanza, ai fini di ritenere la sussistenza di effettivi utili rivendicabili dai soci, del contenuto delle dichiarazioni fiscali della società e, quindi, anche delle “variazioni in aumento” apportate ai sensi della normativa fiscale in tali dichiarazioni).

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Etichettatura di prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta

Il Reg. 510/2006 pone le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana; prevede in particolare la necessità della rispondenza del singolo prodotto ad un disciplinare, le modalità per la sua registrazione, i controlli di corrispondenza, ecc. L’art.13, 1° comma, assicura [ LEGGI TUTTO ]

Valore di avviamento commerciale e natura dei versamenti effettuati dal socio

La prova del valore della quota di liquidazione del socio escluso in una società di persone grava sul socio richiedente in conformità al principio generale per cui ogni qualvolta un soggetto agisce in giudizio
per far valere un diritto di credito ha l’onere [ LEGGI TUTTO ]

Storno di dipendenti quale atto di concorrenza sleale

La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di  collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.

Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato [ LEGGI TUTTO ]

La distinzione tra rinunzia all’azione e rinunzia agli atti del giudizio

Occorre distinguere tra rinunzia all’azione o all’impugnazione e rinunzia agli atti del giudizio.

La rinuncia all’azione, e all’impugnazione, è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l’azione giudiziaria, o con l’impugnazione, e conseguentemente è immediatamente efficace, anche senza l’accettazione di controparte, e determina il venir meno del potere – dovere del giudice di pronunziare ed in caso di rinuncia all’impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l’estinzione del giudizio. [ LEGGI TUTTO ]

Giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone

Rientra nella nozione di giusta causa che legittima la revoca degli amministratori di società di persone ogni situazione che venga a pregiudicare la gestione sociale.

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