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Responsabilità dell’amministratore giudiziario

Il sequestro preventivo disciplinato dall’art. 321, comma 1, c.p.p. è una misura cautelare finalizzata ad evitare l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato ovvero l’agevolazione della commissione di altri reati, caratterizzata da ampia genericità cui si collega un’altrettanta ampia discrezionalità riconosciuta al pubblico ministero e al giudice penale nel disporne. Anche le misure cautelari reali debbono fondarsi sui principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, nel senso di assicurare il minor sacrificio possibile di diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata. Il bilanciamento tra tali principi è demandato al giudice penale, il quale è tenuto a conformare la misura cautelare al caso concreto ed a garantire la minima compressione delle situazioni giuridiche colpite dal sequestro.

In tema di giudicato, la disposizione di cui all’art. 652 c.p.p. costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Pertanto, soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.

In ogni caso, il giudice civile può tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso iter argomentativo del giudice penale decidente e può inoltre trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente

Le norme di cui all’art. 65 e 67 c.p.c. si applicano anche al custode nominato in sede penale ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e 104 bis disp. att. c.p.p. Pertanto, il custode deve provvedere alla conservazione e all’ amministrazione dei beni sequestrati secondo la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo altrimenti dei danni prodotti al proprietario dei beni stessi. I compiti del custode vanno individuati sia in tutte quelle attività conservative in senso stretto, finalizzate al mantenimento della piena integrità materiale del bene, sia in quelle attività in senso gestorio (come, ad esempio, l’esercizio del diritto di voto, l’impugnazione delle delibere assembleari) attività quest’ultima preclusa al proprietario e riservata al custode.

Il custode di cose sequestrate in sede penale opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare; se da ciò deriva l’assenza di ogni rapporto di tipo privatistico con i titolari delle cose poste sotto sequestro, questo non esclude che, nei confronti degli stessi, il custode possa assumere una propria autonoma responsabilità di natura extracontrattuale ove cagioni loro un danno a causa dell’inosservanza dei suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose affidategli in custodia.

3 Aprile 2023

Obblighi del liquidatore in caso di conclamata insufficienza patrimoniale

La responsabilità dei liquidatori è disciplinata dalle stesse norme in tema di responsabilità degli amministratori (ex art. 2489, co. 2, c.c.). In base al principio dell’autonomia patrimoniale piena delle società di capitali, il mero inadempimento contrattuale dell’ente non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti del terzo contraente (ex art. 2394 c.c.), dal momento che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, sicché deve escludersi che il mero inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti per l’accoglimento dell’azione. Allo stesso modo, il liquidatore di una società di capitali non può essere chiamato a rispondere personalmente per il mancato pagamento dei creditori sociali, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto l’onere di dedurre e provare non solo che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto degli obblighi che la legge impone al liquidatore (fatto illecito), ma anche, con ragionamento contra-fattuale, che qualora il liquidatore si fosse diligentemente attenuto a tali obblighi, i risultati della liquidazione dell’attivo patrimoniale avrebbero effettivamente consentito l’eguale ed integrale soddisfazione dei creditori sociali (nesso di causalità fra condotta omissiva e danno).

In una situazione di già conclamata insufficienza patrimoniale – suscettibile, inoltre, di prevedibile ulteriore aggravamento in sede di riscrittura dei bilanci in ottica liquidatoria, attesa la compressione dei valori dell’attivo in conseguenza della perdita dell’avviamento e dalla prospettiva di immediato realizzo –, è dovere del liquidatore non solo di procedere a una ordinata e utile liquidazione del patrimonio sociale, ma anche di procedere nel pagamento dei debiti sociali, secondo il principio della par condicio creditorum, nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione, e ciò al fine di evitare pagamenti preferenziali che andrebbero a determinare una ingiustificata compressione dei diritti di tutti gli altri creditori: quelli che godono ex lege di privilegi e, in caso di capienza, quelli chirografari.

Competenza della sezione specializzata in materia di imprese e connessione “forte”

E’ competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese nel caso di controversia avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale di una società quando sussistano elementi di connessione c.d. forte, di natura oggettiva e soggettiva, con la causa di responsabilità dell’amministratore per atti di mala gestio, se la decisione in merito alla responsabilità extracontrattuale della società implica necessariamente il vaglio, quantomeno incidentale, della responsabilità dell’amministratore.

9 Maggio 2022

Sulla cancellazione di una società con contestuale costituzione di una NewCo

È elusiva (e comporta quindi responsabilità dell’amministratore) l’operazione societaria di scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese di una società, con contestuale costituzione di una NewCo con denominazione, oggetto sociale, partecipazioni e amministrazione analoghi, all’unico scopo di non adempiere con il patrimonio sociale a un debito della stessa (nella specie, il pagamento delle spese processuali quale soccombente in un precedente contenzioso).

L’ingiustizia del danno risiede nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante qual è il diritto di credito, in assenza di una legittima causa di giustificazione: la liquidazione della società e la sua successiva cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce nel caso di specie l’evento di danno, condizione per la successiva impossibilità di recuperare il credito, che costituisce il  danno risarcibile.

26 Ottobre 2021

Natura dell’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.

L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c. ha natura aquiliana, è esperibile dal socio o dal terzo al fine di ottenere il risarcimento del danno direttamente subito nella propria sfera giuridica in conseguenza di fatti illeciti compiuti dagli amministratori e, al pari di ogni altra azione risarcitoria, richiede l’accertamento della condotta contra legem dell’amministratore e la prova del nesso di causalità immediata e diretta che la lega al pregiudizio lamentato dal danneggiato.
Dalla natura extracontrattuale della responsabilità invocata deriva, altresì, l’onere da parte dell’attrice di provare in giudizio tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito descritto ed, in particolare, la specifica condotta dolosa o colposa attribuita all’amministratore ed il nesso causale di derivazione diretta da essa del pregiudizio lamentato, non essendo sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria il mero inadempimento della società alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del terzo danneggiato.

9 Giugno 2021

Natura e prescrizione dell’azione di responsabilità del creditore sociale di S.r.l.

L’azione di responsabilità del creditore sociale è ora espressamente prevista anche per le S.r.l. dall’art. 2476 comma 6 c.c. (introdotto con il D.Lgs. 12.1.2019 n.14 con decorrenza dal 16.3.2019); peraltro l’art. 2394 c.c. – dettato per le S.p.a. – era già in precedenza ritenuto analogicamente applicabile alle S.r.l. dall’orientamento giurisprudenziale ritenuto condivisibile, identica essendo la ratio che sottende alla tutela dei creditori sociali nei diversi tipi societari. Si tratta di azione di natura extracontrattuale che presuppone l’insufficienza patrimoniale cagionata dall’inosservanza da parte degli amministratori di obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Tale azione ha natura, altresì, autonoma, e non surrogatoria, rispetto all’azione sociale.

Il termine di prescrizione comincia a decorrere, in applicazione del criterio generale dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte del creditore.

11 Febbraio 2021

Utilizzazione illecita e contraffazione di opere dell’arte del disegno

A seguito della creazione dell’opera, e come diretta conseguenza dell’atto creativo, sorge il diritto di autore, nella sua duplice componente, di natura rispettivamente personale (diritto morale ad essere riconosciuto come autore) e patrimoniale (diritto di utilizzare economicamente l’opera, mediante le varie forme che si declinano in relazione alla natura dell’opera creativa). Il diritto morale consente all’autore, ex art. 20 L.d.A., di rivendicare la paternità dell’opera, ed opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione della stessa, anche quando ha ceduto i diritti alla utilizzazione economica. Dunque, anche la semplice “riproduzione”, intesa come ostensione dell’immagine dell’opera da parte di soggetti diversi dall’autore, non è legittima, a meno che ciò non avvenga con il consenso dell’autore.

Il diritto d’autore non tutela l’idea in sé, come risultato dell’attività intellettuale, bensì la forma espressiva di tale idea, attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di protezione allorché rivesta il carattere dell’originalità e della personalità. Dunque, la stessa idea può essere legittimamente all’origine di opere diverse, che si distinguono per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori vi spende, e che rende quell’opera meritevole di protezione. Ciò che conta è la forma che veicola all’esterno l’idea, esprimendola e rendendola percepibile agli altri, tramite la specifica e riconoscibile impronta e l’apporto creativo dell’artista.

Il plagio si ravvisa, secondo la terminologia utilizzata dalla giurisprudenza più recente, laddove l’opera derivata sia priva, in sintesi, di un cosiddetto “scarto semantico”, idoneo a conferirle, rispetto all’altra, un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia mutuato dall’opera plagiata il c.d. nucleo individualizzante o creativo; in sostanza, è necessario che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso. L’indagine sulla esistenza o meno della contraffazione deve svolgersi raffrontando essenzialmente le forme, per verificare se vi sia una riproduzione, integrale o parziale, delle medesime forme, senza una elaborazione originale, ovvero se, pur in presenza di una ripresa di elementi compositivi preesistenti, l’opera successiva costituisca una unità espressiva autonoma, in cui tali elementi siano rielaborati ed inclusi così da perdere la loro originaria connotazione, e divenire qualcosa di diverso.

5 Febbraio 2021

L’interruzione dei rapporti commerciali a seguito di inadempimento contrattuale non costituisce atto di concorrenza sleale

In materia Antitrust, qualora nel contratto di fornitura di merci sia espressamente stabilito il divieto di trasferire il bene ad un Paese diverso da quello di destinazione, il solo fatto dell’avvenuto sdoganamento e trasferimento del medesimo presso i magazzini di altro Paese, seppur in via transitoria, implica violazione delle obbligazioni contrattuali e consente alla società fornitrice l’interruzione dei rapporti commerciali, non rilevando tale condotta come rifiuto a contrarre sanzionabile quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.

19 Settembre 2020

Azione individuale di responsabilità e efficienza causale del danno

L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ai sensi dell’art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.

Illiceità della condotta del dipendente consistente nel caricamento su piattaforma streaming di files coperti da copyright

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