hai cercato articoli in
Art. 3 legge 218 1995
3 risultati
31 Luglio 2023

Contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali e presupposizione

La presupposizione ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto, comune a entrambi i contraenti e avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell’esistenza ed efficacia del contratto.

6 Ottobre 2022

Ripartizione tra soci delle componenti attive e passive della società e giurisdizione del giudice italiano

L’azione che ha ad oggetto l’inadempimento da parte del convenuto del contratto di ripartizione tra i soci delle componenti attive e passive della società, ancorché si parli di omesso trasferimento della proprietà di un immobile sito all’estero, non è reale ma personale, sicché la giurisdizione deve essere radicata sulla base del parametro generale della residenza del convenuto.

7 Dicembre 2018

Questioni di giurisdizione nelle controversie tra socio italiano e società con sede in Paesi extracomunitari e domicilio in Italia

Non sussiste la giurisdizione italiana nel caso di controversia tra il socio, cittadino italiano, e la società avente sede in stati extracomunitari e domicilio in Italia, volta ad accertare l’invalidità di delibere sociali (che, nella specie, avevano autorizzato il trasferimento a titolo gratuito di immobili in proprietà), qualora manchino gli elementi di seguito indicati, e precisamente:

  • quando la società straniera non abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. o, in alternativa, quando la delibera di conferimento dell’incarico di procuratore sia stata dichiarata invalida (art. 3, co. 1, L. 218/1995);
  • quando la controversia non riguardi questioni di validità, nullità o scioglimento di società o persone giuridiche aventi sede in uno stato membro UE o questioni riguardanti la validità di decisioni di organi di società con sede in uno stato membro UE, a prescindere dal domicilio di tali società (artt. 6, n. 1, 22, n. 2, 25 e 26 Reg. CE 44/2001; art. 8, n. 1, 24, n. 2, 27 e 28 Reg. UE 1215/2012);
  • quando la controversia riguardi solo in via mediata diritti immobiliari aventi ad oggetto beni ubicati in Italia (arg. ex art. 22, n. 3, Reg. CE 44/2001);

Sussiste, invece, la giurisdizione italiana nel caso di controversie proposte contro amministratori di società con sede in stati extracomunitari se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti (art. 25, co. 1 e 2, l. n. 218/1995). Tuttavia, se l’azione proposta è diretta a far valere un danno direttamente subito dal socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476, co. 6, c.c., la domanda risulterà infondata qualora il danno lamentato dall’attrice ed accertato in sede giudiziale venga considerato un semplice conseguenza indiretta del danno cagionato dall’amministratore alla società medesima.