Intestazione fiduciaria fittizia di quote e causa di importi versati
In caso di intestazione fiduciaria e contestuale mandato, con cui le parti pattuiscono che una di esse si obblighi a trasferire le quote sociali all’altra e quest’ultima provveda al pagamento del corrispettivo, oltre alla rifusione delle spese di gestione ed amministrazione degli importi dei finanziamenti effettuati non in conto capitale, occorre valutare l’assetto contrattuale complessivo voluto dalle parti stesse.
Qualora sia provato che le quote siano soltanto fittiziamente intestate alla fiduciaria, non è configurabile alcun corrispettivo per la cessione a favore della parte trasferente, essendo quindi il pagamento sprovvisto di tale causa e qualificabile, invece, come rimborso spese ex art. 1720 c.c. per la restituzione dei finanziamenti effettuati non in conto capitale dalla controparte.
Differenze tra invenzione di servizio e invenzione di azienda
L’”invenzione di servizio” sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale oggetto e a tale scopo sia stata pattuita una specifica retribuzione. In questo caso [ LEGGI TUTTO ]
Cautelare in materia di riproduzione privata di opere protette dal diritto d’autore mediante videoregistrazione da remoto ad opera di terzi
La realizzazione di copia di videogrammi mediante servizio di registrazione da remoto ai fini della riproduzione privata di terzi è comunque assoggettata all’autorizzazione dell’avente diritto in via esclusiva. Infatti, [ LEGGI TUTTO ]