Sentenza ex art. 2932 c.c. e retrocessione della quota acquistata
Al diritto del cedente di riacquistare dal cessionario la quota ceduta della S.r.l., pattuito dalle parti nella scrittura privata di cessione di quota, corrisponde l’obbligazione del cessionario di ritrasferire la quota societaria ove richiesto nel termine. Se il cedente comunica entro il termine la volontà di esercitare il diritto di riacquisto, invita il cessionario a comparire in giorno e ora fissati avanti a notaio per l’atto di trasferimento e provvede altresì a corrispondere l’importo pattuito nel contratto originario, il cessionario che non accetta di porre in essere l’atto di retrocessione della quota acquistata è inadempiente e sussiste perciò il diritto del cedente di chiedere ed ottenere dal Tribunale la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell’atto di retrocessione.
Il fiduciario fa venire meno il pactum fiduciae se aliena azioni o quote senza previa indicazione del fiduciante
Nel caso di intestazione fiduciaria di azioni o partecipazioni societarie, il fiduciario che ne assume la titolarità, deve comportarsi nella modalità stabilita in precedenza con il fiduciante e restituire i titoli alla scadenza convenuta ovvero nel caso in cui venga meno tale patto fiduciario.
Il rapporto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di quote societarie, non richiede la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”, in quanto il patto in questione è equiparabile al contratto preliminare il quale, in base all’art. 1351 c.c., deve avere la medesima forma del contratto definitivo e la cessione di quote risulta essere un negozio che “che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili”.
Il “pactum fiduciae” viene meno se il fiduciario aliena a terzi le azioni o partecipazioni senza previa indicazione del fiduciante. In tal caso, il fiduciario deve ritrasferire le partecipazioni al fiduciante ed essendo quella in oggetto un’obbligazione di fare infungibile, il fiduciario – soggetto obbligato – è assoggettato al pagamento di una penale in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 614 bis c.p.c.
Omesso pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di cessione di quota
L’ingiustificato omesso pagamento al pagamento del corrispettivo del contratto di cessione di quota rappresenta grave inadempimento che giustifica l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c.
Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l’altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente.
Cessione di quote sociali: requisiti formali per l’iscrizione degli atti digitali presso il Registro delle Imprese
E’ legittimo il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione di un atto di trasferimento di quote sociali consistente nella scansione di una scrittura privata sottoscritta manualmente dalle parti e digitalmente dall’intermediario abilitato, recante altresì le stampigliature della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate; tale diniego è corretto alla stregua del disposto dell’art. 11 comma 4 d.p.r. n. 581 del 1995, del disposto dell’art. 31 comma 2-quater, l. n. 340 del 2000, art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008 e relative disposizioni regolamentari. L’accoglimento della richiesta di iscrizione (non di un atto notarile né di un atto redatto in formato digitale ab origine ma) di una scansione dell’originale cartaceo sulla quale è apposta una firma digitale, comporterebbe infatti la violazione di disposizioni normative e regolamentari volte a garantire la conservazione ed immutabilità nel tempo degli atti digitali da iscriversi.
Ai fini dell’iscrizione è indispensabile l’adeguatezza della forma digitale dell’atto di cessione ai sensi delle norme disciplinati la materia e sopra richiamate.
Omessa riproduzione nel contratto definitivo di clausole inserite nel preliminare
Ove il preliminare di cessione di quote sociali contenga uno specifico impegno al rinnovo delle dichiarazioni e garanzie ivi contenute al momento del closing, l’omessa riproduzione delle clausole nel successivo contratto definitivo presuppone che le stesse siano ritenute non più attuali dalle parti e dunque superate dal tenore del negozio definitivo.
Natura imperativa dell’art. 2474 cc e accollo del debito in relazione alla cessione di quote di S.r.l..
Il divieto di cui all’art. 2474, che vieta in primo luogo l’acquisto e la sottoscrizione delle proprie quote, si estende anche all’ipotesi di accollo del debito relativo al pagamento del corrispettivo stabilito nella cessione, poiché anche tale ipotesi pregiudica gli interessi protetti dalla norma. Ne consegue la nullità della pattuizione in contrasto con tale divieto, anche se intervenuta a sei anni di distanza dalla cessione delle quote.
Clausola risolutiva espressa e riduzione ad equità della clausola penale in un contratto di cessione di quote societarie
Cessione di quote societarie e garanzia del cedente
In tema di cessione di quote societarie, il cessionario che ha assunto l’impegno di tenere indenne il cedente dalle garanzie prestate è tenuto a rifondere quest’ultimo in caso di avvenuta escussione delle medesime da parte del terzo garantito.
Contratti preliminari di compravendita di quote funzionalmente collegati e responsabilità del promittente venditore
Nell’ipotesi di pluralità di contratti preliminari di cessione di quote stipulati in vista della realizzazione di un’operazione unitaria, l’inadempimento ingiustificato di uno dei promittenti venditori, qualora determini la caducazione degli altri contratti collegati per scioglimento del vincolo negoziale da parte del promissario acquirente, è fonte di responsabilità contrattuale non solo verso quest’ultimo, ma anche verso gli altri promittenti venditori, in virtù di un accordo tacito sussistente tra i medesimi volto alla vendita congiunta delle rispettive quote.
Preliminare di cessione di quote sociali: le clausole non riproposte nel contratto definitivo si intendono rinunciate
In tema di rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, l’orientamento consolidato della giurisprudenza prevede che le pattuizioni presenti nel preliminare debbano intendersi rinunciate qualora non riproposte nel definitivo.
In forza di tale principio, la clausola contenuta in un contratto preliminare di cessione di quote sociali, non riproposta nel contratto definitivo, deve considerarsi superata dalla diversa volontà espressa dalle stesse parti nell’accordo definitivo e, pertanto, del tutto priva di efficacia, ad eccezione del caso in cui venga fornita la prova di un accordo intervenuto tra le parti, volto a preservare gli obblighi contenuti nel preliminare e a garantirne la sopravvivenza dopo la conclusione del definitivo, in mancanza della quale l’assetto dei reciproci rapporti non può che essere quello risultante dal negozio concluso.