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14 Marzo 2023

Risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di partecipazioni e il collegamento negoziale

La mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente (in applicazione del principio quod sine die debetur statim debetur), ma ciò non gli impone di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di fare ricorso al giudice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c., essendo invece sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale e all’interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza; ed invero, una protratta tolleranza del ritardo della controparte costituisce solo uno degli elementi da valutare ai fini dell’accertamento della gravità dell’inadempimento, potendo se del caso concorrere ad attenuarne l’intensità, ma non potendo di per sé escludere la ricorrenza dell’inadempimento ove protrattosi oltre la tolleranza del creditore.

L’inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l’esecuzione di un’obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell’art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza, occorrendo avere riguardo all’oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, e al persistente interesse dell’altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo.

Il collegamento negoziale è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti. Questi conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato a un’unica regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e mantenga una distinta individualità giuridica. Il collegamento può ritenersi meramente occasionale, quando le singole dichiarazioni, per quanto finanche casualmente riunite, siano strutturalmente e funzionalmente autonome e mantengano l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro messa in relazione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamento è, invece, funzionale, quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo, vengono concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia.

In tema di collegamento negoziale c.d. funzionale, l’accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrattuale tenendo presente che affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell’altro, nonché dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, sempre che la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro.

27 Gennaio 2023

Società di fatto e prova della simulazione del contratto di trasferimento di quote

Ricorre la fattispecie della società di fatto, vale a dire quella società il cui contratto non è formato da una manifestazione di volontà espressa, ma da una manifestazione tacita di volontà, quando tra due o più soggetti, in mancanza della formalizzazione dell’accordo, si costituisce il vincolo sociale, manifestato attraverso un comportamento concludente consistente nell’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili e con l’assunzione delle responsabilità inerenti. Quel che caratterizza la società di fatto e la differenzia dalla società irregolare non è, dunque, la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza; esso, infatti, può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l’esistenza della società (in tal senso, ex plurimis, Cass., 22 febbraio 2000, n. 1961; Cass., 25 febbraio 2010, n. 4588).

In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, il quale non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall’art. 1417 c.c., riguardano soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni), sicché, nel rapporto tra le parti, si potrà invocare la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c. , sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall’art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento), che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.

27 Gennaio 2023

Società di fatto e prova della simulazione del contratto di trasferimento di quote

Ricorre la fattispecie della società di fatto, vale a dire quella società il cui contratto non è formato da una manifestazione di volontà espressa, ma da una manifestazione tacita di volontà, quando tra due o più soggetti, in mancanza della formalizzazione dell’accordo, si costituisce il vincolo sociale, manifestato attraverso un comportamento concludente consistente nell’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili e con l’assunzione delle responsabilità inerenti. Quel che caratterizza la società di fatto e la differenzia dalla società irregolare non è, dunque, la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza; esso, infatti, può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l’esistenza della società (in tal senso, ex plurimis, Cass., 22 febbraio 2000, n. 1961; Cass., 25 febbraio 2010, n. 4588).

In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, il quale non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall’art. 1417 c.c., riguardano soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni), sicché, nel rapporto tra le parti, si potrà invocare la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c. , sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall’art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento), che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.

6 Dicembre 2022

Cessione di partecipazioni sociali non integralmente liberate e onere della prova nei confronti della società

Nel caso di cessione di partecipazioni sociali non integralmente liberate, è onere dei soci acquirenti, convenuti in giudizio della curatela della società, e dei loro cedenti dette partecipazioni sociali, i quali rispondono in solido con i primi ai sensi dell’art. 2472 c.c., dimostrare l’adempimento dell’obbligazione verso la società fornendo prova di aver effettuato il versamento dovuto.

Cessione di quote e divieto del patto commissorio

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute.

4 Aprile 2022

Non costituisce causa di nullità del contratto preliminare di cessione di quote della S.r.l. il generico approfittamento di uno stato di debolezza psichica da cui non derivi alcun nocumento patrimoniale

L’azione di annullamento per incapacità naturale prevista dall’art. 1425 e 428 c.p.c. richiede, innanzitutto, la deduzione e prova dell’incapacità di intendere e di volere al momento della conclusione dell’accordo, non essendo sufficiente la mera suggestionabilità o debolezza psichica prospettata, mentre le altre azioni di annullamento per dolo, violenza o errore essenziale richiedono la deduzione e prova della specifica condotta tenuta dal contraente per incidere sulla volontà negoziale dell’altro che la convenuta non ha né descritto né offerto di provare in giudizio.

Laddove l’approfittamento della situazione di debolezza psichica dell’altro contraente integri la fattispecie del reato di circonvenzione d’incapace allora il contratto stipulato è nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, quale è l’art. 643 c.p..

Non costituisce un “atto che importi per il soggetto passivo qualsiasi effetto giuridico dannoso” tale da configurare un elemento del reato di circonvenzione d’incapace ex art. 643 c.p. l’esecuzione di un contratto preliminare che prevede un compenso congruo per la cessione di una quota di S.r.l. di una società messa in liquidazione per perdita integrale del capitale sociale in quanto manca l’elemento della pregiudizialità dell’impegno, anche se detto impegno sia stato assunto a causa di un generico approfittamento di una situazione di debolezza psichica.

19 Ottobre 2021

Sentenza ex art. 2932 c.c. e retrocessione della quota acquistata

Al diritto del cedente di riacquistare dal cessionario la quota ceduta della S.r.l., pattuito dalle parti nella scrittura privata di cessione di quota, corrisponde l’obbligazione del cessionario di ritrasferire la quota societaria ove richiesto nel termine. Se il cedente comunica entro il termine la volontà di esercitare il diritto di riacquisto, invita il cessionario a comparire in giorno e ora fissati avanti a notaio per l’atto di trasferimento e provvede altresì a corrispondere l’importo pattuito nel contratto originario, il cessionario che non accetta di porre in essere l’atto di retrocessione della quota acquistata è inadempiente e sussiste perciò il diritto del cedente di chiedere ed ottenere dal Tribunale la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell’atto di retrocessione.

28 Luglio 2021

Il fiduciario fa venire meno il pactum fiduciae se aliena azioni o quote senza previa indicazione del fiduciante

Nel caso di intestazione fiduciaria di azioni o partecipazioni societarie, il fiduciario che ne assume la titolarità, deve comportarsi nella modalità stabilita in precedenza con il fiduciante e restituire i titoli alla scadenza convenuta ovvero nel caso in cui venga meno tale patto fiduciario.

Il rapporto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di quote societarie, non richiede la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”, in quanto il patto in questione è equiparabile al contratto preliminare il quale, in base all’art. 1351 c.c., deve avere la medesima forma del contratto definitivo e la cessione di quote risulta essere un negozio che “che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili”.

Il “pactum fiduciae” viene meno se il fiduciario aliena a terzi le azioni o partecipazioni senza previa indicazione del fiduciante. In tal caso, il fiduciario deve ritrasferire le partecipazioni al fiduciante ed essendo quella in oggetto un’obbligazione di fare infungibile, il fiduciario – soggetto obbligato – è assoggettato al pagamento di una penale in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 614 bis c.p.c. 

Cessione di quote sociali: azione revocatoria di atto stipulato anteriormente all’insorgenza del credito

Nel caso in cui sia richiesta la revocatoria di atto di cessione di quote sociali stipulato in data anteriore all’insorgenza del credito è indispensabile fornire prova della “dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901 c.c. e della partecipazione degli acquirenti alla dolosa preordinazione dell’alienante. [Nella specie, il Tribunale ha ritenuto carente la prova del dolo attinente ad attività di infingimenti, raggiri, azioni ambigue, scaltre predisposizioni premeditate per sottrarre anticipatamente il patrimonio alla garanzia del credito e che, pertanto, la domanda revocatoria dovesse essere integralmente respinta poiché non provata.]