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Azione di decadenza per non uso promossa dall’azienda produttrice dei nuovi motoveicoli Lambretta

Colui che agisce per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato deve provare il non uso del marchio nell’intero territorio nazionale; tale onere probatorio può essere assolto anche in via indiretta e presuntiva purché con circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso e dev’essere inteso nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione. Ne discende che la mancata prova dell’utilizzazione (o la prova di un uso limitato) da parte del titolare della privativa non è, ex se, una prova negativa indiretta del non uso, tanto più che nell’uso effettivo del marchio viene ricompreso anche quello svolto in funzione pubblicitaria di veicolazione del segno. La dottrina e la giurisprudenza hanno provveduto ad individuare elementi e parametri da cui è possibile far derivare le presunzioni di non uso del marchio, quali l’assenza dei prodotti marchiati dai listini pubblicati dalle associazioni di categoria, l’assenza dei prodotti marchiati dai cataloghi dell’impresa titolare della
privativa, e simili.

4 Febbraio 2020

Decadenza per non uso del marchio utilizzato da una scuola di formazione e registrato da un suo ex allievo

Il soggetto che agisce in giudizio per ottenere la pronuncia di decadenza non deve dimostrare che il diritto non è stato mai utilizzato, ma solo l’esistenza di fatti storici che lascino presumere che tale utilizzo non sia mai avvenuto spettando poi al titolare del diritto dimostrare l’esistenza di eventuali fatti impeditivi della decadenza. Sono considerati rilevanti, ai fini della prova della decadenza di un marchio per non uso, le testimonianze di esperti del settore che attestino di non conoscere il marchio, listini o cataloghi da cui non risulti la presenza del prodotto caratterizzato dal marchio, rapporti investigativi o indagini demoscopiche che dimostrino la non conoscenza del marchio da parte dei consumatori.

4 Marzo 2019

Decadenza per non uso di un marchio internazionale di abbigliamento, operativo prevalentemente sui mercati asiatici

L’istituto della decadenza per non uso, di cui all’art. 24 c.p.i., è strettamente collegato alla funzione distintiva del marchio, che viene meno quando esso non sia sul mercato, ove non sia collegato ad alcun prodotto o servizio nella percezione dei consumatori. Qualsiasi forma di utilizzazione del marchio in funzione distintiva è astrattamente idonea ad evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto economico rilevante sotto il profilo concorrenziale, non essendo sufficiente un uso solo sporadico o simbolico teso soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio che, privando i concorrenti della possibilità di usare tale segno, rischierebbe di ostacolare la concorrenza, limitando la circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. È necessario, peraltro, ai fini del mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi, che il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe, in considerazione del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere.