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Corte d’appello di Torino


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La delibera di esclusione del socio di società cooperativa

La conoscenza aliunde del contenuto della delibera di esclusione, che non dev’essere allegata alla comunicazione di esclusione, è idonea a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione di cui all’art. 2533 c.c. Ciò in quanto la comunicazione della delibera di esclusione, al fine del decorso del termine per proporre opposizione, è sufficiente che sia idonea a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese.

Decorrenza del termine d’impugnazione della delibera di esclusione del socio di società cooperativa

La conoscenza aliunde del contenuto della delibera di esclusione del socio di società cooperativa (che non dev’essere allegata alla comunicazione di esclusione) è idonea a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione della stessa. Ciò in quanto la comunicazione della delibera di esclusione, al fine del decorso del termine per proporre opposizione, è sufficiente che sia idonea a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese.

Limitazione del brevetto e cessazione della materia del contendere

L’accoglimento della limitazione del brevetto, da parte dell’UIBM, rende non più necessario l’esame della sua validità rispetto al testo originariamente rilasciato. Ne consegue che dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande relative al testo originario e il giudizio verrà condotto sul brevetto come risultante dalla limitazione accolta dall’UIBM.
Una (mera) limitazione non può conferire portata inventiva ad un brevetto che originariamente ne era privo, soprattutto laddove si innesta su una forma di attuazione del brevetto non ricompresa nella rivendicazione originaria e – quindi – nulla.

Cessione di quote e divieto del patto commissorio

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute.

Finanziamenti soci e onere della prova sui presupposti della postergazione

Nel giudizio instaurato da un socio di s.r.l. al fine di ottenere la restituzione di un finanziamento effettuato a favore della società, grava in capo a quest’ultima l’onere della prova della necessaria postergazione del rimborso (e, cioè, della temporanea inesigibilità del credito del finanziamento-conferimento di fatto). Si tratta di eccezione propria in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, ma a condizione che la situazione di crisi ex art. 2467 c.c. risulti provata ex actis secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio e, cioè, sulla base dei fatti allegati (e comprovati) dall’eccipiente. E per radicare la fattispecie ex art. 2467, co. 2, c.c., si deve fare riferimento non solo all’eventuale squilibrio sussistente al momento del finanziamento, ma anche alla circostanza che esso perduri e sia presente al momento della richiesta di rimborso e, in caso di controversia giudiziaria, della sentenza.

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di imprese, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario.

Responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. e concorso del creditore

La fattispecie ex art. 2395 c.c. riguardante il diritto al risarcimento del danno spettante al terzo direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi degli amministratori richiede: (i) la condotta degli amministratori posta in essere in violazione dei loro propri doveri, sia quelli inerenti la carica, sia quelli generali stabiliti dall’ordinamento a tutela dei diritti dei terzi, (ii) il pregiudizio patrimoniale subito dal terzo e (iii) il nesso di causalità materiale tra la condotta e il danno lamentato qualificato in termini di diretta efficacia causale della condotta.

In forza del principio della causalità efficiente, in tema di responsabilità extracontrattuale, quale è quella di cui all’art. 2395 c.c., l’evento dannoso può essere attribuito al fatto sopravvenuto solo se questo renda irrilevanti le cause preesistenti.

Esula dalla diligenza richiesta dall’art. 1227 c.c., che prevede la diminuzione del risarcimento se è intervenuto il fatto colposo del creditore, l’obbligo di iniziare un’azione giudiziaria. Al fine di escludere la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227, co. 2, c.c., vanno presi in considerazione soltanto i comportamenti tenuti dal creditore danneggiato posteriormente all’inadempimento del debitore danneggiante al verificarsi del danno, restando irrilevanti quelli tenuti anteriormente.

L’art. 1221 c.c., che prevede, al primo comma, la liberazione del debitore in mora se questi prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore e, al secondo, che tale liberazione non ha luogo nel caso di sottrazione illecita del bene – nel qual caso il valore della cosa va sempre restituito –, esprime un principio generale.

In caso di transazione stipulata dal creditore solo con alcuni dei coobbligati, se la somma versata è inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiuto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto.

Il direttore generale risponde ex art. 2396 c.c. secondo le norme che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione alle incombenze a lui affidate.

Risoluzione del contratto per inadempimento e disciplina del recesso

Il recesso, pur in astratto consentito nell’ambito di un rapporto di durata a tempo indeterminato, non può mai essere contrario a buona fede, ad esempio venendo esercitato senza alcun preavviso, dopo pochi mesi di attività, senza che sussista una giusta causa dipendente da gravi inadempimenti addebitabili all’altra parte.

In materia di inadempimento contrattuale, l’obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all’integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l’effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.

La clausola di esclusiva e la sua opponibilità ai terzi

L’utilizzo da parte di una società delle prestazioni artistiche di un soggetto, avete un accordo di esclusiva con un’altra società, non implica l’obbligo di corrispondere a quest’ultima alcun compenso nemmeno nel caso in cui la società titolare dell’esclusiva abbia informato in passato, nell’ambito di altre e diverse manifestazioni, la seconda società dell’esistenza del contratto; infatti il mero invio alla seconda società di una raccomandata a cui sia seguita, tempo dopo e in occasione di altre e diverse manifestazioni, l’esibizione dell’artista in questione non costituisce accettazione per facta concludentia di una proposta contrattuale avente durata sine die.