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Art. 24 c.p.i.
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7 Settembre 2020

Decadenza e motivi legittimi per impedirla: esclusione di situazioni riferibili solo alla persona fisica in sé

Per evitare la decadenza per non-uso, il marchio deve essere effettivamente utilizzato sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato. Ai fini della valutazione dell’utilizzo, non è necessario considerare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l’effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Infatti, quello che rileva è un impiego del marchio concreto e reale, non simbolico e/o sporadico, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull’origine del Prodotto. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: (i) un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; (ii) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque, la preparazione e la progettazione del lancio sul mercato di un prodotto contraddistinto dal marchio non sono sufficienti a costituire un uso “esterno” e quindi a salvare il marchio dalla decadenza.

 

Le precarie condizioni di salute del titolare del marchio, che non ha potuto utilizzare il proprio segno distintivo, non costituiscono un motivo legittimo idoneo ad impedire la decadenza ai sensi dell’art. 24, co.1, ultimo capoverso, c.p.i. Infatti, l’uso del segno distintivo, riferibile ad una realtà imprenditoriale e non alla persona fisica in sé, può essere compiuto anche attraverso terzi, ad esempio attraverso la concessione di licenze. Pertanto, solo ostacoli dotati di un legame sufficientemente diretto con il marchio, indipendenti dalla volontà del titolare dello stesso e, tali da renderne l’uso impossibile, possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire il rimedio della decadenza

7 Luglio 2020

L’onere probatorio della decadenza per non uso del marchio e il motivo legittimo derivante da contestazione in giudizio. Il caso del marchio Innocenti.

Ove trovi applicazione l’art. 121 c.p.i. nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2019 l’onere di fornire la prova della mancanza di un uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio incombente sull’attore deve essere inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto col marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che ha normalmente il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dedotti dalla parte avversa.

Il motivo legittimo che può giustificare il non uso quinquennale del segno ai sensi dell’art. 24 c.p.i. consiste in un ostacolo che non deve necessariamente rendere l’uso del marchio impossibile, ma può risolversi in un elemento che ne renda irragionevole l’uso: occorre accertare caso per caso se un mutamento della strategia imprenditoriale volto al superamento dell’ostacolo in questione renda irragionevole l’uso del marchio. Tale irragionevolezza, ad esempio, può essere determinata dall’esistenza di una seria contestazione in giudizio sulla legittimità dell’uso del segno, in quanto trattasi di un rischio non ricompreso nel «normale» rischio d’impresa, sia per la vanificazione di ogni investimento o esborso nel frattempo in ipotesi effettuato per il caso di soccombenza, sia per la probabilità dell’esposizione alla contrapposte richieste di risarcimento del danno in caso di uso del marchio stesso” (cfr. in tal senso: Tribunale Bologna, 13/06/2011 in GADI 2012, 1, 284).

17 Giugno 2020

Risarcimento del danno derivante dall’avere azionato, con colpa, un marchio decaduto nonché domande di marchi di dubbia registrabilità

L’art. 120 comma 1 c.p.i. prevede la sospensione del giudizio in attesa della decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ma non impone alcuna sospensione in caso di proposizione di ricorso in Cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi (in applicazione del presente principio il Tribunale ha ritenuto di non dover sospendere la causa, pur essendo pendente in Cassazione il giudizio di impugnazione della decisione della Commissione di cui all’art. 135 c.p.i., la quale, confermando l’orientamento già mostrato dall’U.I.B.M. in sede di opposizione ex artt. 176 e ss. c.p.i., aveva negato la registrazione di taluni dei marchi per cui è causa).

E’ tenuto a risarcire il danno provocato il soggetto che ha fatto valere, con condotta qualificabile come colposa, diritti derivanti dalla registrazione di un marchio che in realtà non aveva usato e che è stato pertanto oggetto di pronuncia di decadenza, nonché diritti derivanti da domande di registrazione che sono state respinte dall’UIBM, insistendo nelle proprie pretese anche dopo la decisione dell’UIBM e dopo la decisione della Commissione dei ricorsi.

19 Aprile 2019

Presupposti del litisconsorzio necessario e rinomanza del marchio. Interesse ad agire per la decadenza di un marchio nazionale e caratteri dell’uso idoneo ad evitare la decadenza

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, solo quando la situazione giuridica azionata è strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, e la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti questi. Al fine di determinare il ricorrere di un’ipotesi di litisconsorzio necessario [ LEGGI TUTTO ]

4 Marzo 2019

Decadenza per non uso di un marchio internazionale di abbigliamento, operativo prevalentemente sui mercati asiatici

L’istituto della decadenza per non uso, di cui all’art. 24 c.p.i., è strettamente collegato alla funzione distintiva del marchio, che viene meno quando esso non sia sul mercato, ove non sia collegato ad alcun prodotto o servizio nella percezione dei consumatori. Qualsiasi forma di utilizzazione del marchio in funzione distintiva è astrattamente idonea ad evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto economico rilevante sotto il profilo concorrenziale, non essendo sufficiente un uso solo sporadico o simbolico teso soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio che, privando i concorrenti della possibilità di usare tale segno, rischierebbe di ostacolare la concorrenza, limitando la circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. È necessario, peraltro, ai fini del mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi, che il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe, in considerazione del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere.

22 Febbraio 2019

Decadenza per non uso del marchio: la prova può essere fornita per presunzioni

In assenza di prova da parte convenuta di fatti impeditivi, chi agisce in giudizio per far valere la decadenza per non uso di un marchio può fornire la prova ai sensi dell’art. 121 C.P.I. mediante presunzioni semplici. La prova del non uso del segno non è una prova di un fatto negativo, ma una prova piena anche per via presuntiva o con “qualunque mezzo” (ex art. 121, 1° comma 1, ultimo periodo) di fatti positivi contrari all’uso ex adverso in ipotesi dedotto, potendosi desumere argomenti di prova ovvero determinate conclusioni dal contegno processuale o dalle prove offerte dal titolare della privativa secondo i principi generali (anche quello di non contestazione che però non vale nel caso, come quello di specie, in cui il convenuto sia rimasto contumace) del codice di procedura civile. Qualora l’attore in decadenza abbia fornito precise e circostanziate allegazioni sul non uso del marchio registrato, spetta al suo titolare dimostrare l’esistenza di fatti impeditivi della decadenza stessa. E’ infatti quest’ultimo, in quanto soggetto agevolato sulla base del principio della vicinitas della prova, a dover contestare la presunzione di non uso introdotta in giudizio dall’attrice.

4 Gennaio 2019

Decadenza per non uso del marchio: interesse ad agire e sanatoria dalla decadenza.

In riferimento alla domanda di accertamento della decadenza di un marchio per non uso (art.24 c.p.i.), la legittimazione e l’interesse ad agire sussistono in capo a a tutti gli operatori economici del settore cui si riferisce la privativa e, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare [ LEGGI TUTTO ]

12 Dicembre 2018

L’uso effettivo del marchio da parte di un’impresa appartenente al medesimo gruppo del titolare è idoneo ad evitare la decadenza per non uso

L’eccezione di decadenza per non uso del marchio non è fondata quando essa riguarda una categoria di prodotti rispetto ai quali sarebbe integrato l’illecito contraffattorio, illecito che non necessita della perfetta identità delle classi di prodotti dei cui marchi si discute, essendo sufficiente la mera affinità degli stessi. [ LEGGI TUTTO ]

29 Agosto 2018

Uso e registrazione di marchio identico al marchio anteriore registrato altrui per prodotti affini

Gli artt. 2569 c.c. e 20 c.p.i. attribuiscono al titolare del marchio di impresa registrato la facoltà di fare uso esclusivo del marchio ed il diritto di vietare a terzi – fermo restando il diritto di chi abbia dimostrato un preuso avente portata locale di continuare in tale preuso, nell’ambito di una sorta di “duopolio” – di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

I marchi di cui costituiscono il cuore il nome comune dell’ingrediente principale usato per la preparazione dei prodotti seguito dal suffisso “osa”, non può ritenersi abbiano mera valenza descrittiva degli stessi. L’uso del suffisso “osa” evocativo del concetto di “golosità” e dunque della gradevolezza al gusto dei prodotti così denominati consente infatti di attribuire ai lemmi in questione una efficacia individualizzante sufficiente a rendere i marchi di cui costituiscono il cuore meritevoli di tutela (Il nucleo essenziale dei marchi per cui è causa è costituito dalle parole PISTACCHIOSA e MANDORLOSA per prodotti di pasticceria).

Considerata l’appartenenza dei prodotti contraddistinti dai marchi per cui è causa alla medesima categoria merceologica – l’identità fonetica del cuore dei marchi utilizzati dalle due società rende irrilevanti le differenze grafiche apportate, restando ininfluente il fatto che i marchi in questione siano annoverabili tra i marchi deboli in ragione dell’aderenza concettuale agli ingredienti base dei prodotti dagli stessi contraddistinti.

Il fatto che i prodotti abbiano una destinazione differente non è sufficiente a escludere il rischio di confusione atteso che il pubblico al quale sono destinati è costituito, in buona parte, da categorie di soggetti  che si sovrappongono ove si consideri che le due attività vengono spesso svolte contestualmente dagli stessi imprenditori (nella specie, i prodotti in questione erano destinati ad utilizzi diversi e tra loro infungibili, ovvero, da un lato, ai consumatori finali e ai laboratori di pasticceria, dall’altro, ai gelatai).

Se i marchi per cui è causa sono stati utilizzati nell’ultimo quinquennio per contraddistinguere prodotti diversi ma affini a quelli per i quali è stata effettuata la registrazione, non ricorre la causa di decadenza parziale per non uso rispetto a questi ultimi, atteso che si tratta di prodotti che rientrano nella medesima categoria merceologica, sicché sussiste l’uso effettivo nel settore.

11 Giugno 2018

La decadenza del marchio registrato: interesse ad agire e nozione di uso effettivo

L’interesse all’agire nelle cause di declaratoria di decadenza per non uso del marchio sussiste in capo a tutti gli operatori del settore cui la privativa si riferisce che rinvengono nella presenza del marchio un ostacolo all’esercizio della loro attività.

 

Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolva la sua funzione essenziale di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, [ LEGGI TUTTO ]