hai cercato per tag: allegazione-del-danno - 3 risultati
28 Maggio 2021

Responsabilità degli amministratori per illegittima prosecuzione dell’attività di impresa

Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa, senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale. Infatti, integra responsabilità degli amministratori la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori od i terzi. Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’ex amministratore deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

14 Maggio 2020

Determinazione del danno da parte del giudice in caso di irregolarità gestorie

In caso di irregolarità gestorie, il giudice può ricorrere alla liquidazione in via equitativa del danno solo qualora il socio-attore alleghi o prospetti la specificità del danno da lui o dalla società subito.

Di conseguenza, gli addebiti relativi al mancato deposito dei bilanci mossi nei confronti dell’amministratore unico e relativi altresì alla violazione del diritto di informazione riconosciuto al socio costituiscono irregolarità che, in mancanza di specifica allegazione del danno, non permettono al giudice di intervenire nella fase di determinazione del danno

24 Luglio 2019

Sulla responsabilità degli amministratori per addebito di spese personali alla società

L’accordo tacito volto a far gravare sulla società gli oneri dei soci è illecito. Si deve infatti ritenere, a prescindere dalla condizione di reciprocità tra i soci, che le spese personali agli stessi riferibili non possano comunque essere poste a carico della società, cui non competono trattandosi di soggetto terzo, del quale24 gli amministratori hanno l’obbligo di preservare il patrimonio sociale.

La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.,) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri di legge e statutari previsti dagli artt. 2392, 2476 c.c.